Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 A. SANITA' PUBBLICA - NORME ANTI-AIDS - APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SENZA INVITO E PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'INTERA LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 A. SANITA' PUBBLICA - NORME ANTI-AIDS - APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SENZA INVITO E PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'INTERA LEGGE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'intervento del Presidente della Giunta provinciale in Consiglio dei ministri "quando si trattano questioni che riguardano la provincia" (art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige) e' da ritenere necessario, come gia' costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, solo in quanto l'interesse su cui incide la disciplina legislativa contestata sia un interesse differenziato, e cioe' proprio e peculiare della Provincia medesima. Nella specie, l'esigenza che la legge in questione (legge anti-AIDS) vuole soddisfare non puo' dirsi pero' cosi' qualificata, in quanto, per le caratteristiche del fenomeno che intende combattere, concerne, in modo indifferenziato, l'intera collettivita' nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige e all'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49). - V., da ultimo, nello stesso senso, S. nn. 85/1990, 224/1990 e 381/1990.
L'intervento del Presidente della Giunta provinciale in Consiglio dei ministri "quando si trattano questioni che riguardano la provincia" (art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige) e' da ritenere necessario, come gia' costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, solo in quanto l'interesse su cui incide la disciplina legislativa contestata sia un interesse differenziato, e cioe' proprio e peculiare della Provincia medesima. Nella specie, l'esigenza che la legge in questione (legge anti-AIDS) vuole soddisfare non puo' dirsi pero' cosi' qualificata, in quanto, per le caratteristiche del fenomeno che intende combattere, concerne, in modo indifferenziato, l'intera collettivita' nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige e all'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49). - V., da ultimo, nello stesso senso, S. nn. 85/1990, 224/1990 e 381/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/02/1973
n. 49
art. 19
co. 1