Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 B. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - PIANO MINISTERIALE DI INTERVENTI - CONTENUTO EFFETTIVO - INCIDENZA SU COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 B. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - PIANO MINISTERIALE DI INTERVENTI - CONTENUTO EFFETTIVO - INCIDENZA SU COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il piano ministeriale di interventi contro l'AIDS previsto dall'art. 1, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, non e' un vero e proprio strumento programmatorio operativo ma una mera indicazione di massima di obiettivi e finalita' da raggiungere, mentre la determinazione concreta dei singoli programmi e' poi rimessa, in successive disposizioni, a specifici atti di soggetti diversi (v. artt. 2, commi secondo e terzo, e 9, comma primo, stessa legge), con la partecipazione, tra l'altro, in modi e gradi diversi, di Regioni e Province. Percio', non stabilendo di per se' una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, tale normativa non puo' considerarsi invasiva delle rivendicate attribuzioni regionali e provinciali in tema di edilizia ospedaliera, di organici ed assunzione di personale e di formazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere b), c), d), e) ed f), della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 85/1990.
Il piano ministeriale di interventi contro l'AIDS previsto dall'art. 1, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, non e' un vero e proprio strumento programmatorio operativo ma una mera indicazione di massima di obiettivi e finalita' da raggiungere, mentre la determinazione concreta dei singoli programmi e' poi rimessa, in successive disposizioni, a specifici atti di soggetti diversi (v. artt. 2, commi secondo e terzo, e 9, comma primo, stessa legge), con la partecipazione, tra l'altro, in modi e gradi diversi, di Regioni e Province. Percio', non stabilendo di per se' una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, tale normativa non puo' considerarsi invasiva delle rivendicate attribuzioni regionali e provinciali in tema di edilizia ospedaliera, di organici ed assunzione di personale e di formazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere b), c), d), e) ed f), della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte