Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 C. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - DISCIPLINA - INDICAZIONE DEL TETTO MASSIMO DEI POSTI DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI - INVASIONE DI COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 C. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - DISCIPLINA - INDICAZIONE DEL TETTO MASSIMO DEI POSTI DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI - INVASIONE DI COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' invasiva della competenza propria della Provincia di Bolzano, e da questa gia' esercitata mediante la individuazione di una struttura centralizzata facente capo all'ospedale di Bolzano, la normativa statale (art. 1, comma secondo, legge 5 giugno 1990, n. 135) che disciplina il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: da un lato, infatti, essa rinvia ad "indirizzi regionali" la concreta ed attuale attivazione del servizio, che quindi presuppone la predisposizione di programmi formulati dalle stesse Regioni e Province autonome (art. 9, comma primo, stessa legge); dall'altro, non esclude che all'uopo possano essere utilizzate le misure provinciali gia' esistenti, se adeguate. D'altra parte l'indicazione, nello stesso art. 1, secondo comma, del numero massimo dei posti da realizzare in tutto il territorio nazionale e da ripartire tra Regioni e Province "secondo le rispettive esigenze", discende da valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ministeriale in relazione al fabbisogno complessivo ed al minimum di prestazioni ritenuto indispensabile nella stessa sede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100 e 101 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
Non e' invasiva della competenza propria della Provincia di Bolzano, e da questa gia' esercitata mediante la individuazione di una struttura centralizzata facente capo all'ospedale di Bolzano, la normativa statale (art. 1, comma secondo, legge 5 giugno 1990, n. 135) che disciplina il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: da un lato, infatti, essa rinvia ad "indirizzi regionali" la concreta ed attuale attivazione del servizio, che quindi presuppone la predisposizione di programmi formulati dalle stesse Regioni e Province autonome (art. 9, comma primo, stessa legge); dall'altro, non esclude che all'uopo possano essere utilizzate le misure provinciali gia' esistenti, se adeguate. D'altra parte l'indicazione, nello stesso art. 1, secondo comma, del numero massimo dei posti da realizzare in tutto il territorio nazionale e da ripartire tra Regioni e Province "secondo le rispettive esigenze", discende da valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ministeriale in relazione al fabbisogno complessivo ed al minimum di prestazioni ritenuto indispensabile nella stessa sede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100 e 101 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
Altri parametri e norme interposte