Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 D. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA SANITA' - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL POTERE MINISTERIALE E ASSICURATO RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 D. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA SANITA' - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL POTERE MINISTERIALE E ASSICURATO RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALE ETNICA E DEL BILINGUISMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Risponde alla esigenza di assicurare l'uniformita' del servizio per l'intera collettivita' nazionale secondo precisi requisiti d'idoneita' e standards tecnici l'attribuzione al Ministro della Sanita' del potere di definire le modalita' di convenzionamento con strutture e personale da utilizzare per il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: tale attribuzione non solo non appare, nel concreto, priva di necessari e predeterminati criteri di svolgimento del potere ministeriale, ma non viola neppure, per la provincia di Bolzano, i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, poiche', come piu' volte affermato dalla Corte, le norme statutarie in proposito sono sempre immediatamente operative senza necessita' di espresso richiamo da parte delle singole leggi e costituiscono, quindi, un limite inderogabile del potere ministeriale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100, 101 Statuto Trentino-Alto Adige, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - In termini, sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, v. S. nn. 85/1990 e 224/1990.
Risponde alla esigenza di assicurare l'uniformita' del servizio per l'intera collettivita' nazionale secondo precisi requisiti d'idoneita' e standards tecnici l'attribuzione al Ministro della Sanita' del potere di definire le modalita' di convenzionamento con strutture e personale da utilizzare per il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: tale attribuzione non solo non appare, nel concreto, priva di necessari e predeterminati criteri di svolgimento del potere ministeriale, ma non viola neppure, per la provincia di Bolzano, i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, poiche', come piu' volte affermato dalla Corte, le norme statutarie in proposito sono sempre immediatamente operative senza necessita' di espresso richiamo da parte delle singole leggi e costituiscono, quindi, un limite inderogabile del potere ministeriale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100, 101 Statuto Trentino-Alto Adige, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - In termini, sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, v. S. nn. 85/1990 e 224/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte