Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 E. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - ATTIVITA' DI TRATTAMENTO A DOMICILIO E DI ASSISTENZA A CICLO DIURNO DEI SOGGETTI AFFLITTI DA AIDS - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DISCIPLINA AL MINISTRO DELLA SANITA' - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 E. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - ATTIVITA' DI TRATTAMENTO A DOMICILIO E DI ASSISTENZA A CICLO DIURNO DEI SOGGETTI AFFLITTI DA AIDS - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DISCIPLINA AL MINISTRO DELLA SANITA' - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' invasivo di competenze proprie delle Regioni e delle Province autonome ed appare, nel concreto, non in contrasto con il principio di legalita' l'attribuzione al Ministro della Sanita', prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, del potere di disciplinare nel dettaglio l'attivita' di trattamento a domicilio e quella di assistenza a ciclo diurno negli ospedali dei soggetti affetti da AIDS, mediante un atto di indirizzo e di coordinamento del quale sono indicati adeguatamente le finalita' e i criteri direttivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.).
Non e' invasivo di competenze proprie delle Regioni e delle Province autonome ed appare, nel concreto, non in contrasto con il principio di legalita' l'attribuzione al Ministro della Sanita', prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, del potere di disciplinare nel dettaglio l'attivita' di trattamento a domicilio e quella di assistenza a ciclo diurno negli ospedali dei soggetti affetti da AIDS, mediante un atto di indirizzo e di coordinamento del quale sono indicati adeguatamente le finalita' e i criteri direttivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte