Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 G. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - PROGRAMMI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE - ESIGENZE E FINALITA' - DISCIPLINA PROCEDIMENTALE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AD ORGANI DELLO STATO SENZA TOTALE ESCLUSIONE DI QUELLE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 37/91 G. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - PROGRAMMI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE - ESIGENZE E FINALITA' - DISCIPLINA PROCEDIMENTALE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AD ORGANI DELLO STATO SENZA TOTALE ESCLUSIONE DI QUELLE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
I programmi di costruzione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere per malattie infettive delineati con la disciplina normativa introdotta con gli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi dal terzo al settimo, e 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nascono dalla necessita' di adeguare le strutture ospedaliere per le malattie infettive al fabbisogno di posti letto per il 1992 indicato, in relazione al previsto andamento epidemiologico dell'AIDS, dall'apposita Commissione ministeriale e si caratterizzano per la eccezionale urgenza degli interventi. In una tale ottica deve escludersi, anche per la fondamentale esigenza unitaria che sta alla base dell'intervento legislativo, che la normativa introdotta incida illegittimamente in competenze riservate alle Regioni e alle Province autonome: per quanto concerne le Province, nella loro competenza esclusiva in tema di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici, espropriazione per pubblica utilita' nella competenza concorrente sull'igiene e sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' nella loro autonomia finanziaria, e di bilancio; per quanto concerne la Regione Lombardia, nella competenza concorrente per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e per i lavori pubblici di interesse regionale, e nella relativa autonomia di spesa. Considerato anche che tali competenze regionali e provinciali sia riguardo alla disciplina procedimentale, sia riguardo alle modalita' di finanziamento del previsto piano, non sono del tutto escluse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) e 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, ed agli artt. 117 e 118 Cost.).
I programmi di costruzione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere per malattie infettive delineati con la disciplina normativa introdotta con gli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi dal terzo al settimo, e 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nascono dalla necessita' di adeguare le strutture ospedaliere per le malattie infettive al fabbisogno di posti letto per il 1992 indicato, in relazione al previsto andamento epidemiologico dell'AIDS, dall'apposita Commissione ministeriale e si caratterizzano per la eccezionale urgenza degli interventi. In una tale ottica deve escludersi, anche per la fondamentale esigenza unitaria che sta alla base dell'intervento legislativo, che la normativa introdotta incida illegittimamente in competenze riservate alle Regioni e alle Province autonome: per quanto concerne le Province, nella loro competenza esclusiva in tema di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici, espropriazione per pubblica utilita' nella competenza concorrente sull'igiene e sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' nella loro autonomia finanziaria, e di bilancio; per quanto concerne la Regione Lombardia, nella competenza concorrente per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e per i lavori pubblici di interesse regionale, e nella relativa autonomia di spesa. Considerato anche che tali competenze regionali e provinciali sia riguardo alla disciplina procedimentale, sia riguardo alle modalita' di finanziamento del previsto piano, non sono del tutto escluse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) e 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, ed agli artt. 117 e 118 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte