Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 I. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - CONFERENZA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PER MALATTIE INFETTIVE - ORGANO MISTO CON PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI NEI RELATIVI PROCEDIMENTI - INVASIONE DI COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CASO DI NON RAGGIUNTA UNANIMITA' IN SENO ALLA CONFERENZA - LEGITTIMITA' - NON PREVISTA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 37/91 I. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - CONFERENZA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PER MALATTIE INFETTIVE - ORGANO MISTO CON PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI NEI RELATIVI PROCEDIMENTI - INVASIONE DI COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CASO DI NON RAGGIUNTA UNANIMITA' IN SENO ALLA CONFERENZA - LEGITTIMITA' - NON PREVISTA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non viola le competenze di Regioni e Province autonome la norma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che istituisce la Conferenza regionale quale sede per una valutazione complessiva dei progetti di ristrutturazione e costruzione delle strutture ospedaliere per malattie infettive, da parte di tutti i soggetti chiamati ad esprimere in proposito intese, autorizzazioni, approvazioni, concessioni, nulla osta: atti che la approvazione espressa all'unanimita' della Conferenza sostituisce integralmente. La previsione di un organo misto nel quale, secondo un modello di un istituto che trova riscontro in altre recenti leggi (come quelle di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e del procedimento amministrativo), siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di destinazione delle opere, rappresenta, infatti, oltre che un mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, anche un adeguato strumento di realizzazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Ne' e' parimenti invasiva delle competenze di Regioni e Province autonome la previsione dell'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri - previa deliberazione del Consiglio - in caso di assenza dell'unanimita' da parte della Conferenza regionale, trattandosi di un potere statale connesso alla improrogabile necessita' di realizzare un interesse nazionale urgente ed essenziale, che non tollera limitazioni in norme di interessi di altri enti pubblici. Peraltro il previsto meccanismo sostitutivo contrasta con il principio della leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove non e' previsto che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine alla adozione degli atti sostitutivi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, secondo, terzo e quinto della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.; illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135). - Sugli "organi misti e "moduli collaborativi": v. S. nn. 337/1989, 85/1990 e 139/1990.
Non viola le competenze di Regioni e Province autonome la norma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che istituisce la Conferenza regionale quale sede per una valutazione complessiva dei progetti di ristrutturazione e costruzione delle strutture ospedaliere per malattie infettive, da parte di tutti i soggetti chiamati ad esprimere in proposito intese, autorizzazioni, approvazioni, concessioni, nulla osta: atti che la approvazione espressa all'unanimita' della Conferenza sostituisce integralmente. La previsione di un organo misto nel quale, secondo un modello di un istituto che trova riscontro in altre recenti leggi (come quelle di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e del procedimento amministrativo), siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di destinazione delle opere, rappresenta, infatti, oltre che un mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, anche un adeguato strumento di realizzazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Ne' e' parimenti invasiva delle competenze di Regioni e Province autonome la previsione dell'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri - previa deliberazione del Consiglio - in caso di assenza dell'unanimita' da parte della Conferenza regionale, trattandosi di un potere statale connesso alla improrogabile necessita' di realizzare un interesse nazionale urgente ed essenziale, che non tollera limitazioni in norme di interessi di altri enti pubblici. Peraltro il previsto meccanismo sostitutivo contrasta con il principio della leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove non e' previsto che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine alla adozione degli atti sostitutivi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, secondo, terzo e quinto della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.; illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135). - Sugli "organi misti e "moduli collaborativi": v. S. nn. 337/1989, 85/1990 e 139/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte