Edilizia e urbanistica - Reato di lottizzazione abusiva - Sanzione della confisca dei terreni e delle opere interessati (c.d. confisca urbanistica) - Facoltà per il giudice di graduare gli effetti della misura ablativa sulla base della gravità dell'illecito - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale alla protezione della proprietà e del principio di proporzionalità - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Bari in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che, con riguardo al reato di lottizzazione abusiva, prevede la sanzione della confisca dei terreni e delle opere interessati (c.d. confisca urbanistica). Il rimettente - censurando la disposizione nella parte in cui omette di prevedere la facoltà per il giudice di graduare gli effetti della misura ablativa sulla base della gravità dell'illecito, ad esempio disponendo, in luogo della confisca, un adeguamento parziale delle opere eseguite - auspica l'introduzione di un nuovo strumento, del tutto eccentrico rispetto al sistema degli illeciti urbanistici, che sovverte la funzione della confisca urbanistica individuata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. L'intervento additivo richiesto è estraneo all'ambito di intervento della Corte costituzionale, poiché - senza che sia utilmente invocabile quale tertium comparationis la fattispecie prevista dall'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di costruzioni in zone sismiche - sarebbe necessario disciplinare il raccordo tra autorità amministrativa e autorità giurisdizionale. Ciò quanto meno al fine di valutare il tipo di interventi ripristinatori e la loro conformità alle regole della pianificazione urbanistica, anche in considerazione del fatto che il giudice penale non ha competenza istituzionale per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2021, n. 250 del 2018, n. 161 del 2018, n. 49 del 2015, n. 250 del 2012, n. 196 del 2004, n. 148 del 1994 e n. 370 del 1988; ordinanze n. 266 del 2014 e n. 187 del 1998).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura amministrativa della sanzione della confisca urbanistica non è di per sé incompatibile con il fatto che essa debba essere irrogata nel rispetto di quanto prevede l'art. 7 CEDU per le sanzioni di natura punitiva. Tale doppio binario corrisponde alla necessità di salvaguardare l'effettività delle garanzie convenzionali e i connessi profili sostanziali di tutela, senza con questo sacrificare la discrezionalità del legislatore nel configurare gli illeciti amministrativi come autonomi dal diritto penale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017, n. 49 del 2015, n. 317 del 2009 e n. 487 del 1989; ordinanza n. 187 del 2015).
Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative; la confisca, per la sua incidenza sulla sfera patrimoniale del singolo, è vincolata anche al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che tuttavia offre una tutela di diversa intensità a seconda della struttura delle fattispecie sanzionatorie e delle finalità da esse perseguite. (Precedente citato: sentenza n. 112 del 2019).