Sentenza 37/1991 (ECLI:IT:COST:1991:37)
Massima numero 16916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 37/91 N. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - "CENTRI DI RIFERIMENTO" DA ISTITUIRSI DALLE REGIONI - DISCIPLINA - NORME STATALI IN MATERIA DI COMPETENZA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, MA CONTENENTI MERE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/91 N. SANITA' PUBBLICA - LEGGE ANTI-AIDS - "CENTRI DI RIFERIMENTO" DA ISTITUIRSI DALLE REGIONI - DISCIPLINA - NORME STATALI IN MATERIA DI COMPETENZA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, MA CONTENENTI MERE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina, prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardo ai "centri di riferimento" da istituirsi da Regioni e Province autonome, con il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione, pur attenendo a materia di competenza dei suddetti enti, contiene solo indicazioni di carattere generale, onde non e' tale da limitare illegittimamente l'esercizio di tale competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sui "centri di riferimento": v. S. n. 467/1989.
La disciplina, prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardo ai "centri di riferimento" da istituirsi da Regioni e Province autonome, con il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione, pur attenendo a materia di competenza dei suddetti enti, contiene solo indicazioni di carattere generale, onde non e' tale da limitare illegittimamente l'esercizio di tale competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sui "centri di riferimento": v. S. n. 467/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte