Sentenza 38/1991 (ECLI:IT:COST:1991:38)
Massima numero 16967
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 38/91 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - FORMAZIONE PROFESSIONALE - INTERVENTI COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI OPERATORI - COMPITI DELLO STATO DA SVOLGERSI D'INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI IN CONTESTAZIONE.
SENT. 38/91 A. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - FORMAZIONE PROFESSIONALE - INTERVENTI COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI OPERATORI - COMPITI DELLO STATO DA SVOLGERSI D'INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEI POTERI IN CONTESTAZIONE.
Testo
La responsabilita' dello Stato verso la Comunita' in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi comunitari giustifica l'attribuzione allo stesso Stato - con la impugnata circolare del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale - di compiti di controllo e vigilanza sugli operatori in ordine alle azioni di formazione professionale cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Non ne risulta quindi vulnerata la competenza delle Regioni in materia di istruzione professionale, e cio' anche perche' il controllo e la vigilanza dello Stato, in base alle stesse previsioni della circolare, andranno effettuati, secondo la forma piu' autentica del principio di cooperazione, con la diretta e paritaria partecipazione degli organi regionali, mentre nulla impedisce che anche le regioni possano procedere, a loro volta, ad autonome operazioni di verifica. Ne' rileva in contrario che riguardo alle suddette funzioni di vigilanza e controllo sia prevista un'azione di coordinamento e indirizzo da parte degli Ispettorati regionali del lavoro, giacche' i destinatari di tale azione (secondo quanto previsto, in linea generale, dall'art. 3, quinto comma, della lege 22 luglio 1961, n. 628) vanno chiaramente individuati negli Ispettorati provinciali, ai quali direttamente spetta, secondo la circolare, effettuare la vigilanza, e neppure che nel testo della circolare gli atti di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo degli Ispettorati siano (impropriamente) qualificati "atti di polizia amministrativa". (Spettanza allo Stato e per esso agli Ispettorati del lavoro, del potere di svolgere, d'intesa con le Regioni interessate, l'attivita' di vigilanza e controllo di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in ordine alla corretta utilizzazione di contributi del Fondo sociale europeo). - Per analoghe conclusioni, in tema di controlli sulle aziende beneficiarie di aiuti comunitari nel settore agricolo: S. n. 448/1990; - Sul Fondo sociale europeo, quale strumento essenziale di promozione dell'occupazione: S. n. 216/1987.
La responsabilita' dello Stato verso la Comunita' in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi comunitari giustifica l'attribuzione allo stesso Stato - con la impugnata circolare del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale - di compiti di controllo e vigilanza sugli operatori in ordine alle azioni di formazione professionale cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Non ne risulta quindi vulnerata la competenza delle Regioni in materia di istruzione professionale, e cio' anche perche' il controllo e la vigilanza dello Stato, in base alle stesse previsioni della circolare, andranno effettuati, secondo la forma piu' autentica del principio di cooperazione, con la diretta e paritaria partecipazione degli organi regionali, mentre nulla impedisce che anche le regioni possano procedere, a loro volta, ad autonome operazioni di verifica. Ne' rileva in contrario che riguardo alle suddette funzioni di vigilanza e controllo sia prevista un'azione di coordinamento e indirizzo da parte degli Ispettorati regionali del lavoro, giacche' i destinatari di tale azione (secondo quanto previsto, in linea generale, dall'art. 3, quinto comma, della lege 22 luglio 1961, n. 628) vanno chiaramente individuati negli Ispettorati provinciali, ai quali direttamente spetta, secondo la circolare, effettuare la vigilanza, e neppure che nel testo della circolare gli atti di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo degli Ispettorati siano (impropriamente) qualificati "atti di polizia amministrativa". (Spettanza allo Stato e per esso agli Ispettorati del lavoro, del potere di svolgere, d'intesa con le Regioni interessate, l'attivita' di vigilanza e controllo di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in ordine alla corretta utilizzazione di contributi del Fondo sociale europeo). - Per analoghe conclusioni, in tema di controlli sulle aziende beneficiarie di aiuti comunitari nel settore agricolo: S. n. 448/1990; - Sul Fondo sociale europeo, quale strumento essenziale di promozione dell'occupazione: S. n. 216/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 35
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 36
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 37
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 38
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 39
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 40
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 41