Sentenza 38/1991 (ECLI:IT:COST:1991:38)
Massima numero 16969
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 38/91 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VIGILANZA SULLE ATTIVITA' FORMATIVE - VERIFICHE E CONTROLLI - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO - DENUNCIATO ECCESSO DI POTERE PER L'USO, NEL CASO COMUNQUE NON CONSENTITO, DELLO STRUMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.
SENT. 38/91 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - FORMAZIONE PROFESSIONALE - VIGILANZA SULLE ATTIVITA' FORMATIVE - VERIFICHE E CONTROLLI - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO - DENUNCIATO ECCESSO DI POTERE PER L'USO, NEL CASO COMUNQUE NON CONSENTITO, DELLO STRUMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.
Testo
Poiche' e' da escludere (vedi massime precedenti) che con la circolare del Ministero del lavoro 2 aprile 1990, n. 32 (contenente istruzioni riguardo alla vigilanza sulle attivita' formative e alle verifiche e controlli da effettuarsi in proposito attraverso gli Ispettorati del lavoro) si sia posta in essere una ridefinizione delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale, va sez'altro respinta la censura di "eccesso di potere" formulata sul presupposto che tale "ridefinizione di competenze" sia stata effettivamente operata, e che quindi l'impugnato provvedimento amministrativo contenga direttive che, quanto meno, avrebbero dovuto essere emanate con legge.
Poiche' e' da escludere (vedi massime precedenti) che con la circolare del Ministero del lavoro 2 aprile 1990, n. 32 (contenente istruzioni riguardo alla vigilanza sulle attivita' formative e alle verifiche e controlli da effettuarsi in proposito attraverso gli Ispettorati del lavoro) si sia posta in essere una ridefinizione delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale, va sez'altro respinta la censura di "eccesso di potere" formulata sul presupposto che tale "ridefinizione di competenze" sia stata effettivamente operata, e che quindi l'impugnato provvedimento amministrativo contenga direttive che, quanto meno, avrebbero dovuto essere emanate con legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte