Ordinanza 40/1991 (ECLI:IT:COST:1991:40)
Massima numero 16814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 40/91. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RICORSO ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA INDIRETTA IN CASO DI PRATICA INESISTENZA DI QUELLA DIRETTA - COMPLETO RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE ED INDIRIZZI GLOBALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL PARLAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 40/91. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RICORSO ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA INDIRETTA IN CASO DI PRATICA INESISTENZA DI QUELLA DIRETTA - COMPLETO RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE ED INDIRIZZI GLOBALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL PARLAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Come gia' affermato, il diritto alla salute e' riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - S. n. 455/1990.
Come gia' affermato, il diritto alla salute e' riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.). - S. n. 455/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte