Sentenza 41/1991 (ECLI:IT:COST:1991:41)
Massima numero 16893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16892  16894  16896  16897  16898


Titolo
SENT. 41/91 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO ED AERONAUTICO - MODIFICA, EX LEGGE N. 108 DEL 1990, DEI REGIMI DI INAPPLICABILITA' E DI SOLO INDIRETTA OPERATIVITA', PER TALE PERSONALE, DELLE GARANZIE E NORME LIMITATIVE POSTE IN GENERALE IN MATERIA DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.

Testo
La legge 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina dei licenziamenti, avendo come destinatari le sole categorie dei quadri, degli impiegati e degli operai, categorie non riferibili al personale navigante marittimo ed aeronautico, ed avendo lasciato integro, con l'abrogazione del solo primo comma, il terzo comma dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori, che domanda ai contratti collettivi l'applicazione dei principi dello statuto (tra cui quelli ricavabili dall'art. 18) alle "imprese di navigazione per il personale navigante", non ha rimosso i limiti posti dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori all'applicabilita' e, rispettivamente, alla diretta operativita', per quella categoria di lavoratori, delle norme e delle garanzie nell'una e nell'altro in generale sancite riguardo ai licenziamenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte