Sentenza 41/1991 (ECLI:IT:COST:1991:41)
Massima numero 16894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 41/91 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE AERONAUTICO - PREVISTA LICENZIABILITA' "AD NUTUM" DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 41/91 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE AERONAUTICO - PREVISTA LICENZIABILITA' "AD NUTUM" DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, strettamente connesse alla garanzia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che consente all'imprenditore aeronautico di risolvere ad "nutum" il contratto di lavoro del personale aeronautico in quanto, come gia' affermato, per il personale navigante e' da escludersi che tale potere di risoluzione, a suo tempo riconosciuto all'armatore, e poi riconosciuto costituzionalmente illegittimo, possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare finalita' di interesse generale, indispensabili all'esercizio nautico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale norma, con l'attribuire all'esercente il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile, irrazionalmente discrimina tale personale rispetto ai marittimi arruolati e ai lavoratori comuni. - S. n. 96/1987.
Le particolari esigenze disciplinari della vita di bordo, strettamente connesse alla garanzia della sicurezza della navigazione, non possono giustificare la norma che consente all'imprenditore aeronautico di risolvere ad "nutum" il contratto di lavoro del personale aeronautico in quanto, come gia' affermato, per il personale navigante e' da escludersi che tale potere di risoluzione, a suo tempo riconosciuto all'armatore, e poi riconosciuto costituzionalmente illegittimo, possa configurarsi come posizione soggettiva tesa a realizzare finalita' di interesse generale, indispensabili all'esercizio nautico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 916 cod. nav., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale norma, con l'attribuire all'esercente il potere di risolvere il contratto di lavoro a bordo dell'aeromobile, irrazionalmente discrimina tale personale rispetto ai marittimi arruolati e ai lavoratori comuni. - S. n. 96/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte