Sentenza 41/1991 (ECLI:IT:COST:1991:41)
Massima numero 16896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16892  16893  16894  16897  16898


Titolo
SENT. 41/91 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - DISCIPLINA COMUNE - PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - INAPPLICABILITA' AL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (v. Massima C) dell'art. 916 cod. nav., rimuove il limite, gia' derivante dall'esistenza di tale norma nella legislazione speciale (v. Massima A), all'applicabilita' al personale in volo, del principio della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e comporta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che esso sia applicabile all'anzidetto personale, in quanto la sostanziale omogeneita' delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici impone l'uniformita' della disciplina in mancanza di fondate ragioni per differenziarle. - S. n. 96/1987

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte