Sentenza 147/2021 (ECLI:IT:COST:2021:147)
Massima numero 44202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  08/06/2021;  Decisione del  08/06/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44203


Titolo
Thema decidendum - Parametro convenzionale evocato dalla parte costituita e non indicato nell'ordinanza di rimessione - Inidoneità ad ampliare il thema decidendum.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., il riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU) operato dalla parte non è idoneo ad ampliare il thema decidendum, circoscritto dal rimettente al solo parametro interno di cui all'art. 3 Cost.

Per giurisprudenza costante, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019, n. 7 del 2019, n. 194 del 2018 e n. 161 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/04/2000  n. 82  art. 4  co. 

legge  05/06/2000  n. 144  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7