Thema decidendum - Parametro convenzionale evocato dalla parte costituita e non indicato nell'ordinanza di rimessione - Inidoneità ad ampliare il thema decidendum.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., il riferimento al parametro convenzionale (art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU) operato dalla parte non è idoneo ad ampliare il thema decidendum, circoscritto dal rimettente al solo parametro interno di cui all'art. 3 Cost.
Per giurisprudenza costante, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti, sia eccepiti e non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019, n. 7 del 2019, n. 194 del 2018 e n. 161 del 2018).