Sentenza 41/1991 (ECLI:IT:COST:1991:41)
Massima numero 16897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 41/91 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - DISCIPLINA COMUNE - STATUTO DEI LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA TUTELA REALE - APPLICABILITA' PER IL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA, SOLO SE RECEPITO NEI CONTRATTI COLLETTIVI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 41/91 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - DISCIPLINA COMUNE - STATUTO DEI LAVORATORI - PRINCIPIO DELLA TUTELA REALE - APPLICABILITA' PER IL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA, SOLO SE RECEPITO NEI CONTRATTI COLLETTIVI - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione aerea lo statuto dei lavoratori rivela gravi limiti soprattutto nei confronti dei lavoratori occupati nelle imprese minori, non sempre tutelati dalla contrattazione collettiva, quando lascia a tale contrattazione l'applicazione del principio della tutela reale, determinando altresi' una sperequazione ingiustificata fra questa categoria di lavoratori e quella dei lavoratori marittimi e lavoratori comuni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' dell'art. 18 stessa legge, cosi' come modificato dall'art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108, al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).
Nei riguardi del personale di volo delle imprese di navigazione aerea lo statuto dei lavoratori rivela gravi limiti soprattutto nei confronti dei lavoratori occupati nelle imprese minori, non sempre tutelati dalla contrattazione collettiva, quando lascia a tale contrattazione l'applicazione del principio della tutela reale, determinando altresi' una sperequazione ingiustificata fra questa categoria di lavoratori e quella dei lavoratori marittimi e lavoratori comuni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' dell'art. 18 stessa legge, cosi' come modificato dall'art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108, al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte