Sentenza 42/1991 (ECLI:IT:COST:1991:42)
Massima numero 16913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 42/91 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE, CON LA LEGGE ISTITUTIVA DEI T.A.R., DEL NECESSARIO PREVENTIVO RICORSO IN SEDE AMINISTRATIVA - CONSEGUENZE.
SENT. 42/91 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE, CON LA LEGGE ISTITUTIVA DEI T.A.R., DEL NECESSARIO PREVENTIVO RICORSO IN SEDE AMINISTRATIVA - CONSEGUENZE.
Testo
Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono state modificate le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimita', prevedendosi (art. 2) la possibilita' di presentare ricorso diretto al giudice amministrativo contro gli atti e provvedimenti emessi "dagli organi periferici dello Stato" senza piu' condizionare il ricorso medesimo al requisito della definitivita' dell'atto amministrativo impugnato. Conseguentemente l'art. 20 della citata legge, nell'intento di evitare che l'accesso alla tutela giurisdizionale potesse comunque essere ostacolato dalla preventiva proposizione del ricorso amministrativo, ha stabilito che ove sia stato presentato ricorso in via gerarchica sara' possibile adire il Tribunale amministrativo sia contro la decisione sul ricorso gerarchico che contro il provvedimento impugnato ove, trascorsi 90 giorni, la pubblica amministrazione non abbia notificato, all'interessato, la decisione che di conseguenza si considera di rigetto.
Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono state modificate le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimita', prevedendosi (art. 2) la possibilita' di presentare ricorso diretto al giudice amministrativo contro gli atti e provvedimenti emessi "dagli organi periferici dello Stato" senza piu' condizionare il ricorso medesimo al requisito della definitivita' dell'atto amministrativo impugnato. Conseguentemente l'art. 20 della citata legge, nell'intento di evitare che l'accesso alla tutela giurisdizionale potesse comunque essere ostacolato dalla preventiva proposizione del ricorso amministrativo, ha stabilito che ove sia stato presentato ricorso in via gerarchica sara' possibile adire il Tribunale amministrativo sia contro la decisione sul ricorso gerarchico che contro il provvedimento impugnato ove, trascorsi 90 giorni, la pubblica amministrazione non abbia notificato, all'interessato, la decisione che di conseguenza si considera di rigetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte