Sentenza 42/1991 (ECLI:IT:COST:1991:42)
Massima numero 16913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16917  16918


Titolo
SENT. 42/91 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE, CON LA LEGGE ISTITUTIVA DEI T.A.R., DEL NECESSARIO PREVENTIVO RICORSO IN SEDE AMINISTRATIVA - CONSEGUENZE.

Testo
Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono state modificate le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di legittimita', prevedendosi (art. 2) la possibilita' di presentare ricorso diretto al giudice amministrativo contro gli atti e provvedimenti emessi "dagli organi periferici dello Stato" senza piu' condizionare il ricorso medesimo al requisito della definitivita' dell'atto amministrativo impugnato. Conseguentemente l'art. 20 della citata legge, nell'intento di evitare che l'accesso alla tutela giurisdizionale potesse comunque essere ostacolato dalla preventiva proposizione del ricorso amministrativo, ha stabilito che ove sia stato presentato ricorso in via gerarchica sara' possibile adire il Tribunale amministrativo sia contro la decisione sul ricorso gerarchico che contro il provvedimento impugnato ove, trascorsi 90 giorni, la pubblica amministrazione non abbia notificato, all'interessato, la decisione che di conseguenza si considera di rigetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte