Sentenza 42/1991 (ECLI:IT:COST:1991:42)
Massima numero 16917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 42/91 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESPERIBILITA' CONDIZIONATA ALLA DEFINITIVITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 42/91 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESPERIBILITA' CONDIZIONATA ALLA DEFINITIVITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Una volta posto (v. massima A) il principio della facoltativita' dei ricorsi amministrativi e venuta meno nel sistema generale della giustizia amministrativa la regola della definitivita' del provvedimento impugnato, non puo' giustificarsi il mantenimento di questa regola, previsto dall'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La specialita' della materia, se puo' giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato, quale e' il Tribunale superiore delle acque pubbliche, del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, del testo unico sulle acque approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche e' ammesso solo avverso i provvedimenti "definitivi", restando assorbito l'esame degli altri profili, dedotti in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. - S. n. 190/1985.
Una volta posto (v. massima A) il principio della facoltativita' dei ricorsi amministrativi e venuta meno nel sistema generale della giustizia amministrativa la regola della definitivita' del provvedimento impugnato, non puo' giustificarsi il mantenimento di questa regola, previsto dall'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La specialita' della materia, se puo' giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato, quale e' il Tribunale superiore delle acque pubbliche, del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata quanto alle modalita' ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, del testo unico sulle acque approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche e' ammesso solo avverso i provvedimenti "definitivi", restando assorbito l'esame degli altri profili, dedotti in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. - S. n. 190/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte