Sentenza 42/1991 (ECLI:IT:COST:1991:42)
Massima numero 16918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 42/91 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TERMINI - PROPONIBILITA' ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE SUL RICORSO GERARCHICO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA', OVE SIA STATO PRESENTATO RICORSO GERARCHICO, DI RICORRERE AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DECORRENTI DALLA PROPOSIZIONE DEL RIMEDIO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 42/91 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TERMINI - PROPONIBILITA' ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE SUL RICORSO GERARCHICO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA', OVE SIA STATO PRESENTATO RICORSO GERARCHICO, DI RICORRERE AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DECORRENTI DALLA PROPOSIZIONE DEL RIMEDIO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Poiche' per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (v. massima B) e' venuta meno la regola della definitivita' anche per la proposizione dei ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, si impone l'esigenza di recepire, riguado a tale giurisdizione, la disciplina generale in tema di rapporti fra ricorso giurisdizionale e ricorso gerarchico. Pertanto, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale: dell'art. 143, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 nella parte in cui stabilisce che il termine per ricorrere al Tribunale superiore delle acque e' di 60 giorni dalla data della notifica della decisione sul ricorso gerarchico; dello stesso art. 143, secondo comma, nella parte in cui non prevede la impugnabilita' del provvedimento amministrativo originario qualora nel caso di esperimento del "facoltativo ricorso gerarchico, l'amministrazione omette di provvedere entro il termine di 90 giorni; dell'art. 194, primo comma, stesso r.d. nella parte in cui fa riferimento al provvedimento "definitivo".
Poiche' per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 143, primo comma, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (v. massima B) e' venuta meno la regola della definitivita' anche per la proposizione dei ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, si impone l'esigenza di recepire, riguado a tale giurisdizione, la disciplina generale in tema di rapporti fra ricorso giurisdizionale e ricorso gerarchico. Pertanto, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale: dell'art. 143, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 nella parte in cui stabilisce che il termine per ricorrere al Tribunale superiore delle acque e' di 60 giorni dalla data della notifica della decisione sul ricorso gerarchico; dello stesso art. 143, secondo comma, nella parte in cui non prevede la impugnabilita' del provvedimento amministrativo originario qualora nel caso di esperimento del "facoltativo ricorso gerarchico, l'amministrazione omette di provvedere entro il termine di 90 giorni; dell'art. 194, primo comma, stesso r.d. nella parte in cui fa riferimento al provvedimento "definitivo".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27