Sentenza 43/1991 (ECLI:IT:COST:1991:43)
Massima numero 16886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/91. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - PROCEDIMENTO - SILENZIO-ASSENSO - RITENUTA ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO, DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE, AD OGNI INTERVENTO EDILIZIO, ANCHE DI NATURA NON RESIDENZIALE - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE CHE AMMETTE IL SILENZIO-ASSENSO SOLO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
SENT. 43/91. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - PROCEDIMENTO - SILENZIO-ASSENSO - RITENUTA ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO, DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE, AD OGNI INTERVENTO EDILIZIO, ANCHE DI NATURA NON RESIDENZIALE - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE CHE AMMETTE IL SILENZIO-ASSENSO SOLO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un riesame della rilevanza della questione, risultando mutato il quadro normativo da essi tenuto presente nel sollevarla, atteso che il termine di efficacia della previsione relativa alla possibilita' di formazione dell'assenso mediante il procedimento del silenzio-accoglimento, indicato, dal richiamato art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94) alla data del 31 dicembre 1984, e gia' piu' volte prorogato, e' stato da ultimo ancora prorogato, con l'art. 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, ma solo fino alla data del 31 dicembre 1990, ed e' quindi attualmente scaduto.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un riesame della rilevanza della questione, risultando mutato il quadro normativo da essi tenuto presente nel sollevarla, atteso che il termine di efficacia della previsione relativa alla possibilita' di formazione dell'assenso mediante il procedimento del silenzio-accoglimento, indicato, dal richiamato art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94) alla data del 31 dicembre 1984, e gia' piu' volte prorogato, e' stato da ultimo ancora prorogato, con l'art. 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, ma solo fino alla data del 31 dicembre 1990, ed e' quindi attualmente scaduto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 23/01/1982
n. 9
art. 8
legge 25/03/1982
n. 94
art. 0