Sentenza 44/1991 (ECLI:IT:COST:1991:44)
Massima numero 16849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16850  16851


Titolo
SENT. 44/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' RIMETTENTE NEL GIUDIZIO A QUO - POTERE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI RILEVARLO - PRESUPPOSTI E LIMITI.

Testo
Riguardo alla competenza della Corte costituzionale sulla valutabilita', ai fini del giudizio di ammissibilita' della questione proposta, del difetto di giurisdizione o competenza dell'autorita' rimettente nel giudizio principale, dal 1975 ad oggi la giurisprudenza costituzionale si e' consolidata nel senso che la Corte costituzionale non estende il suo controllo alla motivazione che il giudice - sempre che abbia motivato - abbia dato della sua competenza, mentre ha comunque il dovere di intervenire quando il difetto di competenza (o di giurisdizione) risulti evidente. - Per la non estensibilita' del controllo della Corte alla motivazione della ordinanza di rinvio sulla competenza del giudice a quo: S. nn. 124/1975, 201/1975, 131/1976, 46/1983, 239/1984 e 40/1986; - Per la rilevabilita' da parte della Corte, del difetto di giurisdizione o competenza: S. nn. 5/1980, 190/1985, 346/1987, 100/1988, 670/1988, 777/1988 e 414/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte