Sentenza 44/1991 (ECLI:IT:COST:1991:44)
Massima numero 16850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 44/91 B. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - MAXIPROCESSI - SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PRIMO GRADO - APPELLO - TERMINI - FACOLTA' DI PROROGA OLTRE IL RADDOPPIO EX ART. 511, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN. 1930 - MANCATA PREVISIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEL PROCESSO A QUO, E, CONSEGUENTEMENTE, DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE, DELL'AUTORITA' RIMETTENTE (SEZIONE ISTRUTTORIA) - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 44/91 B. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - MAXIPROCESSI - SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PRIMO GRADO - APPELLO - TERMINI - FACOLTA' DI PROROGA OLTRE IL RADDOPPIO EX ART. 511, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN. 1930 - MANCATA PREVISIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEL PROCESSO A QUO, E, CONSEGUENTEMENTE, DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE LA QUESTIONE, DELL'AUTORITA' RIMETTENTE (SEZIONE ISTRUTTORIA) - INAMMISSIBILITA'.
Testo
A norma degli artt. 45 e 40 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e 279 del previgente codice di procedura penale, nei procedimenti innanzi alla Corte d'assise per cui ancora esso si applica, spetta al Tribunale, e non alla Sezione istruttoria della Corte d'appello, pronunciarsi sull'istanza di proroga del termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'assise di primo grado, quando, come nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza, notificato ai difensori l'avviso del deposito della sentenza, sia pendente il termine di venti giorni fissato dall'art. 201 del codice del 1930 e la Corte d'assise non sia in sessione. Percio' nel caso di specie, per difetto di giurisdizione ( piu' che competenza, avendo in materia la Sezione una competenza "meramente funzionale") la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Roma non poteva pronunciarsi sulla istanza di proroga del termine d'impugnazione, erroneamente trasmessale dal Presidente della Corte d'assise di primo grado, ne' quindi proporre, in relazione a tale istanza, il sollevato incidente di costituzionalita' sulla norma regolatrice. Il che va rilevato dalla Corte costituzionale (v. massima A) anche per la mancanza di qualsiasi motivazione, sul punto, da parte dell'autorita' rimettente. (Inammissibilita' costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato - modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, cosi' come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
A norma degli artt. 45 e 40 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e 279 del previgente codice di procedura penale, nei procedimenti innanzi alla Corte d'assise per cui ancora esso si applica, spetta al Tribunale, e non alla Sezione istruttoria della Corte d'appello, pronunciarsi sull'istanza di proroga del termine per l'impugnazione della sentenza della Corte d'assise di primo grado, quando, come nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza, notificato ai difensori l'avviso del deposito della sentenza, sia pendente il termine di venti giorni fissato dall'art. 201 del codice del 1930 e la Corte d'assise non sia in sessione. Percio' nel caso di specie, per difetto di giurisdizione ( piu' che competenza, avendo in materia la Sezione una competenza "meramente funzionale") la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Roma non poteva pronunciarsi sulla istanza di proroga del termine d'impugnazione, erroneamente trasmessale dal Presidente della Corte d'assise di primo grado, ne' quindi proporre, in relazione a tale istanza, il sollevato incidente di costituzionalita' sulla norma regolatrice. Il che va rilevato dalla Corte costituzionale (v. massima A) anche per la mancanza di qualsiasi motivazione, sul punto, da parte dell'autorita' rimettente. (Inammissibilita' costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato - modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, cosi' come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte