Sentenza 44/1991 (ECLI:IT:COST:1991:44)
Massima numero 16851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16849  16850


Titolo
SENT. 44/91 C. PROCESSO PENALE - CODICE PREVIGENTE - MAXIPROCESSI - DECISIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO - APPELLO - TERMINI - FACOLTA' DI PROROGA OLTRE IL RADDOPPIO EX ART. 511, PRIMO COMMA, COD. PROC. PEN. 1930 - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RISOLVENTESI IN RICHIESTA DI PRONUNCIA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non e' dato alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla impugnativa, per prospettata violazione del diritto di difesa, dell'art. 201 dell'abrogato codice di procedura penale, e successive modifiche, nella parte in cui non prevede che per l'appello delle sentenze della Corte d'assise di primo grado pronunciate in maxiprocessi, non e' in facolta' del giudice prorogare, oltre il gia' consentito raddoppio, il termine d'impugnazione. La questione si risolve infatti nella richiesta, in materia, di una norma additiva, senza alcuna indicazione del modo costituzionalmente obbligato secondo cui l'additiva dovrebbe essere articolata, mentre sicuramente non pertinente e' il richiamo, come tertium comparationis, all'art. 372, terzo comma, dello stesso codice abrogato, disposizione che non puo' essere semplicemente trasferita dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio d' impugnazione. Inoltre, a parte le plausibili gravi perplessita' sul merito della questione, e' evidente che, potendo la facolta' di proroga essere tradotta in svariati modelli, soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per valutare l'opportunita' di concedere al giudice siffatta facolta', sia per decidere in qual modo la facolta' dovrebbe esercitarsi, ed eventualmente anche stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della giustizia e la difesa della societa' dal crimine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato, modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 stesso codice, cosi' come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte