Esecuzione penale - Rideterminazione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione con la pena di anni trenta di reclusione - Applicabilità del giudizio abbreviato nell'ipotesi in cui ne sia stata avanzata richiesta in appello quando non era consentito ancora l'accesso al rito, comunque antecedentemente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati - Questione sollevata in relazione a norma già applicata nel giudizio di cognizione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, come conv., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del giudizio abbreviato nell'ipotesi di un soggetto che ne abbia tempestivamente avanzato richiesta in appello in un momento che non consentiva ancóra l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Il rimettente, giudice dell'esecuzione investito della richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, non è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma censurata, che ha già trovato puntuale applicazione nel giudizio di cognizione, in una fattispecie che lui stesso riconosce diversa da quelle, inerenti la necessità di adempiere ad obblighi conformativi, di cui alla sentenza della Corte EDU Scoppola contro Italia e alla sentenza costituzionale n. 210 del 2013, e rispetto alla quale neppure prospetta sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2021, n. 260 del 2020, n. 32 del 2020, n. 57 del 2016, n. 100 del 2015, n. 210 del 2013 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 235 del 2013, n. 222 del 2002 e n. 99 del 2001).
Il giudice dell'esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all'adempimento di obblighi conformativi [nella specie, scaturiti dalla pronuncia della Corte EDU, Scoppola contro Italia], quando si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. È invece escluso che il giudice dell'esecuzione sia legittimato a sollevare un'analoga questione sulla base del parametro interno di cui all'art. 3 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013).
Se in linea generale è precluso al giudice dell'esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante - qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU - che abbia determinato un'alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l'intervento "a ritroso" del giudice dell'esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.