Sentenza 45/1991 (ECLI:IT:COST:1991:45)
Massima numero 16853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16852
Titolo
SENT. 45/1991 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI DI CUSTODIA CAUTELARE - RIESAME - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - INDAGATO DETENUTO FUORI CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE DELEGATA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - POSSIBILITA' DI COMPARIZIONE PERSONALE - SUPPOSTO DIVIETO - INSUSSISTENZA - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 45/1991 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI DI CUSTODIA CAUTELARE - RIESAME - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - INDAGATO DETENUTO FUORI CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE DELEGATA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - POSSIBILITA' DI COMPARIZIONE PERSONALE - SUPPOSTO DIVIETO - INSUSSISTENZA - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In caso di riesame di provvedimenti di custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il legislatore, di regola, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude - e l'art. 309 c.p.p. certamente non lo vieta - che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se', rientrando nei principi generali d'immediatezza e di oralita', cui si ispira l'attuale sistema processuale, il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovra' giudicarlo. Questa interpretazione trova implicita conferma nel sesto comma dello stesso art. 309. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 309, ottavo comma, e 127, terzo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione). - S. n. 98/1982.
In caso di riesame di provvedimenti di custodia cautelare da espletarsi in camera di consiglio, il fatto che il legislatore, di regola, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude - e l'art. 309 c.p.p. certamente non lo vieta - che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a se', rientrando nei principi generali d'immediatezza e di oralita', cui si ispira l'attuale sistema processuale, il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovra' giudicarlo. Questa interpretazione trova implicita conferma nel sesto comma dello stesso art. 309. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 309, ottavo comma, e 127, terzo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione). - S. n. 98/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte