Ordinanza 46/1991 (ECLI:IT:COST:1991:46)
Massima numero 16827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 46/91. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POSSIBILITA' DI PRESENTARLA DOPO LA CONVALIDA DELL'ARRESTO PER L'ARRESTATO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO DIRETTISSIMO, NON PER L'IMPUTATO NON ARRESTATO - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 46/91. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POSSIBILITA' DI PRESENTARLA DOPO LA CONVALIDA DELL'ARRESTO PER L'ARRESTATO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO DIRETTISSIMO, NON PER L'IMPUTATO NON ARRESTATO - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito del giudizio pretorile, non costituisce illogica disparita' di trattamento il fatto che, mentre ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, cod. proc. pen. , l'arrestato puo' chiedere dopo la convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, tale facolta', dagli artt. 560, primo comma, e 555, lett. e), stesso codice, e' negata all'imputato non arrestato. L'assoluta diversita' delle situazioni poste a confronto (da un lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio ordinario) giustifica infatti la diversita' di trattamento sia quanto al momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice chiamato a decidere in ordine ad essa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lett. e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).
Nell'ambito del giudizio pretorile, non costituisce illogica disparita' di trattamento il fatto che, mentre ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, cod. proc. pen. , l'arrestato puo' chiedere dopo la convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, tale facolta', dagli artt. 560, primo comma, e 555, lett. e), stesso codice, e' negata all'imputato non arrestato. L'assoluta diversita' delle situazioni poste a confronto (da un lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio ordinario) giustifica infatti la diversita' di trattamento sia quanto al momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice chiamato a decidere in ordine ad essa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lett. e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte