Sentenza 47/1991 (ECLI:IT:COST:1991:47)
Massima numero 16923
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 02/02/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16924  16926  16927  16928  16929  16930  16931


Titolo
SENT. 47/91 A. REFERENDUM - PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (NELLA SPECIE: COMITATO PER LA DIFESA ED IL RILANCIO DELLA COSTITUZIONE) - ESCLUSIONE.

Testo
Nel giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo deve escludersi la legittimazione ad intervenire in tale procedimento a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 33, terzo comma, l. 25 maggio 1970 n. 352. Proprio dal tenore letterale della norma si evince l'intento di circoscrivere a soggetti specifici l'esercizio di tale facolta': " i delegati e i presentatori", come "portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza", ed "il Governo", quale "rappresentante dello Stato nella sua unita'", al fine di assicurare, "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio". La richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati ( nella specie: Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione) trova ostacolo anche nella strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali e nella conseguente esigenza di contenere entro rigorosi limiti di tempo anche la fase del controllo di ammissibilita'

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte