Sentenza 47/1991 (ECLI:IT:COST:1991:47)
Massima numero 16923
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 02/02/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 47/91 A. REFERENDUM - PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (NELLA SPECIE: COMITATO PER LA DIFESA ED IL RILANCIO DELLA COSTITUZIONE) - ESCLUSIONE.
SENT. 47/91 A. REFERENDUM - PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (NELLA SPECIE: COMITATO PER LA DIFESA ED IL RILANCIO DELLA COSTITUZIONE) - ESCLUSIONE.
Testo
Nel giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo deve escludersi la legittimazione ad intervenire in tale procedimento a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 33, terzo comma, l. 25 maggio 1970 n. 352. Proprio dal tenore letterale della norma si evince l'intento di circoscrivere a soggetti specifici l'esercizio di tale facolta': " i delegati e i presentatori", come "portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza", ed "il Governo", quale "rappresentante dello Stato nella sua unita'", al fine di assicurare, "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio". La richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati ( nella specie: Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione) trova ostacolo anche nella strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali e nella conseguente esigenza di contenere entro rigorosi limiti di tempo anche la fase del controllo di ammissibilita'
Nel giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo deve escludersi la legittimazione ad intervenire in tale procedimento a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 33, terzo comma, l. 25 maggio 1970 n. 352. Proprio dal tenore letterale della norma si evince l'intento di circoscrivere a soggetti specifici l'esercizio di tale facolta': " i delegati e i presentatori", come "portatori della volonta' di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza", ed "il Governo", quale "rappresentante dello Stato nella sua unita'", al fine di assicurare, "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio". La richiesta di estendere il contraddittorio ad altri cointeressati ( nella specie: Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione) trova ostacolo anche nella strutturazione del procedimento referendario, caratterizzato da precise scansioni temporali e nella conseguente esigenza di contenere entro rigorosi limiti di tempo anche la fase del controllo di ammissibilita'
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte