Sentenza 47/1991 (ECLI:IT:COST:1991:47)
Massima numero 16924
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 02/02/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 47/91 B. REFERENDUM - OGGETTO - LEGGI NON AMMESSE AL REFERENDUM ABROGATIVO - LEGGI ELETTORALI - EMENDAMENTO AGGIUNTIVO - MANCATA INCLUSIONE NEL TESTO FINALE PER OMISSIONE - IRRILEVANZA - VALIDITA' DEL TESTO PROMULGATO E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - INSINDACABILITA' DEGLI "INTERNA CORPORIS" DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.
SENT. 47/91 B. REFERENDUM - OGGETTO - LEGGI NON AMMESSE AL REFERENDUM ABROGATIVO - LEGGI ELETTORALI - EMENDAMENTO AGGIUNTIVO - MANCATA INCLUSIONE NEL TESTO FINALE PER OMISSIONE - IRRILEVANZA - VALIDITA' DEL TESTO PROMULGATO E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - INSINDACABILITA' DEGLI "INTERNA CORPORIS" DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.
Testo
Alla Corte costituzionale non e' dato il potere di riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale indipendentemente dalla ragione eventualmente prospettata (nella specie: le leggi elettorali furono oggetto di emendamento aggiuntivo per essere comprese tra quelle non soggette a referendum abrogativo, seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, ma non furono inserite nel testo finale per errore redazionale). La Costituzione, infatti, e' quella di cui al testo approvato con la votazione finale del 27 dicembre 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ne' alla Corte e' dato alcun potere di sindacato sugli "interna corporis" dell'Assemblea costituente in quanto l'approvazione finale della Carta costituzionale si ricollega all'esercizio di un potere del tutto speciale, quale e' quello costituente. - V., invece, sul potere della Corte sugli "interna corporis" del Parlamento con riferimento all'approvazione delle leggi ordinarie, le sent. nn. 3/1957, 9/1959, 68/1978, 152/1982 e 292/1984.
Alla Corte costituzionale non e' dato il potere di riscrivere alcun punto del testo della Carta costituzionale indipendentemente dalla ragione eventualmente prospettata (nella specie: le leggi elettorali furono oggetto di emendamento aggiuntivo per essere comprese tra quelle non soggette a referendum abrogativo, seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, ma non furono inserite nel testo finale per errore redazionale). La Costituzione, infatti, e' quella di cui al testo approvato con la votazione finale del 27 dicembre 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ne' alla Corte e' dato alcun potere di sindacato sugli "interna corporis" dell'Assemblea costituente in quanto l'approvazione finale della Carta costituzionale si ricollega all'esercizio di un potere del tutto speciale, quale e' quello costituente. - V., invece, sul potere della Corte sugli "interna corporis" del Parlamento con riferimento all'approvazione delle leggi ordinarie, le sent. nn. 3/1957, 9/1959, 68/1978, 152/1982 e 292/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
Altri parametri e norme interposte