Sentenza 47/1991 (ECLI:IT:COST:1991:47)
Massima numero 16927
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 02/02/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 47/91 D. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - LEGGI ESCLUSE - LEGGI ELETTORALI - ESCLUSIONE IMPLICITA - ARGOMENTI EX SENTENZA N. 29 DEL 1987 - REIEZIONE.
SENT. 47/91 D. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - LEGGI ESCLUSE - LEGGI ELETTORALI - ESCLUSIONE IMPLICITA - ARGOMENTI EX SENTENZA N. 29 DEL 1987 - REIEZIONE.
Testo
Una interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1987 (reiettiva della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, recante "norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura") nel senso che essa precluderebbe ogni iniziativa referendaria avente per oggetto una legge elettorale, andrebbe al di la' dei suoi effettivi contenuti e significati. Tale sentenza, infatti, muovendo dalla premessa che le leggi elettorali relative alla composizione ed al funzionamento di organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale sono da ricondurre fra le leggi "costituzionalmente necessarie" e non fra le leggi "a contenuto costituzionalmente vincolato", e' pervenuta ad una conclusione di inammissibilita' non in forza di una generale esclusione del referendum nella materia elettorale, ma in forza di altre "due concorrenti ragioni": la "assenza di una evidente finalita' intrinseca al quesito", lesiva della "consapevolezza del voto", e la "indefettibilita' della dotazione di norme elettorali", che non consente che un organo (come il C.S.M.) la cui composizione elettiva e' espressamente prevista dalla Costituzione, sia esposto "alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento". - S. n. 29/1987.
Una interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1987 (reiettiva della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, recante "norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura") nel senso che essa precluderebbe ogni iniziativa referendaria avente per oggetto una legge elettorale, andrebbe al di la' dei suoi effettivi contenuti e significati. Tale sentenza, infatti, muovendo dalla premessa che le leggi elettorali relative alla composizione ed al funzionamento di organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale sono da ricondurre fra le leggi "costituzionalmente necessarie" e non fra le leggi "a contenuto costituzionalmente vincolato", e' pervenuta ad una conclusione di inammissibilita' non in forza di una generale esclusione del referendum nella materia elettorale, ma in forza di altre "due concorrenti ragioni": la "assenza di una evidente finalita' intrinseca al quesito", lesiva della "consapevolezza del voto", e la "indefettibilita' della dotazione di norme elettorali", che non consente che un organo (come il C.S.M.) la cui composizione elettiva e' espressamente prevista dalla Costituzione, sia esposto "alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento". - S. n. 29/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte