Sentenza 47/1991 (ECLI:IT:COST:1991:47)
Massima numero 16929
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 02/02/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16923  16924  16926  16927  16928  16930  16931


Titolo
SENT. 47/91 F. SENATO DELLA REPUBBLICA - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CHIAREZZA, OMOGENEITA' E UNIVOCITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA - L. 6 FEBBRAIO 1948 N. 29, ARTT. 9, 17, 18 E 19 (NELLE PARTI INDICATE NELL'EPIGRAFE DELLA SENTENZA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (norme per l'elezione del Senato della Repubblica) non risponde a necessari requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita' del quesito, in quanto dalla lettura del complesso normativo conseguente all'abrogazione referendaria, emerge con evidenza che tale abrogazione finirebbe per condurre ad una disciplina del procedimento elettorale non chiara. Il carattere oggettivamente ambiguo, rilevabile sia nel quesito referendario sia nella normativa di risulta, viene, infatti, a riflettersi, da un lato all'assenza di univocita' della domanda referendaria e quindi all'impossibilita' di garantire ai cittadini l'esercizio del voto con la dovuta consapevolezza, e, dall'altro lato, nell'eventualita' di una paralisi, anche se temporanea, che l'incertezza relativa alle norme elettorali applicabili potrebbe determinare nel funzionamento di un organo costituzionalmente necessario qual e' il Senato della Repubblica. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione popolare il quesito referendario finalizzato all'abrogazione delle norme che prevedono: a) la possibilita' per i candidati di presentarsi in piu' di un collegio senatoriale nell'ambito della stessa Regione; b) l'elezione in ogni collegio del candidato che abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65% dei votanti e la relativa proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale dei candidati che hanno conseguito detto quorum; c) la proclamazione, da parte dell'ufficio elettorale regionale, del candidato che abbia ottenuto, nel collegio, la maggioranza semplice dei voti validi solamente se questo collegio risulti l'unico, tra quelli inclusi nella Regione, in cui nessun candidato abbia conseguito il quorum del 65%. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare degli artt. 9 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) 17 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) 18 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e 19 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza) della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ("Norme per la elezione del Senato della Repubblica"), e successive modificazioni ed integrazioni). - S. nn. 16/1978 e 29/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte