Sentenza 148/2021 (ECLI:IT:COST:2021:148)
Massima numero 44026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
26/05/2021; Decisione del
26/05/2021
Deposito del 09/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Censura di norma applicabile nel giudizio a quo - Sussistenza.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adìta - è confermata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, sussiste la rilevanza delle questioni sollevate. Infatti, la perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 - per cui gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità, essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adìta - è confermata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. amm. In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 44
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte