Sentenza 48/1991 (ECLI:IT:COST:1991:48)
Massima numero 16899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/91. PROVINCIA DI BOLZANO - LAVORO (COLLOCAMENTO) - ASSUNZIONI DIRETTE PRESSO AZIENDE CON NON PIU' DI TRE DIPENDENTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA PREFERENZA IN FAVORE DI LAVORATORI RESIDENTI NELLA PROVINCIA - CONTRASTO CON NORMA STATUTARIA CHE PREVEDE IN PROPOSITO UN DIRITTO DI PRECEDENZA, MA NON PER TALE TIPO DI ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 48/91. PROVINCIA DI BOLZANO - LAVORO (COLLOCAMENTO) - ASSUNZIONI DIRETTE PRESSO AZIENDE CON NON PIU' DI TRE DIPENDENTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA PREFERENZA IN FAVORE DI LAVORATORI RESIDENTI NELLA PROVINCIA - CONTRASTO CON NORMA STATUTARIA CHE PREVEDE IN PROPOSITO UN DIRITTO DI PRECEDENZA, MA NON PER TALE TIPO DI ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il diritto di precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano e' previsto dall'art. 10, terzo comma, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, - applicabile anche in tale Provincia - solo per le assunzioni di lavoratori che, iscritti nelle liste di collocamento, siano oggetto di richiesta, numerica o nominativa, del datore di lavoro, ma non, invece, per le assunzioni dirette, secondo il disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 26 aprile 1949, n. 464, presso aziende con non piu' di tre dipendenti. Percio', per il netto contrasto con il precetto statutario - assorbite le altre denunciate violazioni degli artt. 3, primo comma, 41, 2 e 4 Cost. - va riconosciuta illegittima la previsione di sanzioni amministrative, nell'art. 9, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, per coloro che assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di assunzione diretta di cui agli artt. 11 e 19 della legge n. 264 del 1949.
Il diritto di precedenza nel collocamento al lavoro a favore dei residenti nella Provincia di Bolzano e' previsto dall'art. 10, terzo comma, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, - applicabile anche in tale Provincia - solo per le assunzioni di lavoratori che, iscritti nelle liste di collocamento, siano oggetto di richiesta, numerica o nominativa, del datore di lavoro, ma non, invece, per le assunzioni dirette, secondo il disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 26 aprile 1949, n. 464, presso aziende con non piu' di tre dipendenti. Percio', per il netto contrasto con il precetto statutario - assorbite le altre denunciate violazioni degli artt. 3, primo comma, 41, 2 e 4 Cost. - va riconosciuta illegittima la previsione di sanzioni amministrative, nell'art. 9, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, per coloro che assumono lavoratori non residenti quando vi siano lavoratori residenti di pari qualifica e specializzazione, anche nei casi di assunzione diretta di cui agli artt. 11 e 19 della legge n. 264 del 1949.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
co. 3
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte