Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - DETERMINAZIONE - IMPUGNAZIONE DI INTERO TESTO LEGISLATIVO (NELLA SPECIE: NORMATIVA CONTENENTE LA DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO) - GENERICITA' DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - DETERMINAZIONE - IMPUGNAZIONE DI INTERO TESTO LEGISLATIVO (NELLA SPECIE: NORMATIVA CONTENENTE LA DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO) - GENERICITA' DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati, nonche' della sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate. Di conseguenza, quando le contestazioni concernono un'intera legge senza toccare in modo specifico singole disposizioni, neanche quelle di carattere piu' generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo, le relative censure devono essere considerate inammissibili a causa della loro genericita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107, denunziata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - come attuati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - ed agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con le relative norme di attuazione e con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati, nonche' della sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate. Di conseguenza, quando le contestazioni concernono un'intera legge senza toccare in modo specifico singole disposizioni, neanche quelle di carattere piu' generale e tali da irradiare i propri eventuali vizi sul complessivo testo legislativo, le relative censure devono essere considerate inammissibili a causa della loro genericita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 4 maggio 1990, n. 107, denunziata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - come attuati dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - ed agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con le relative norme di attuazione e con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 28
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 29
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 31
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 33
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 34
legge 23/12/1978
n. 833
art. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1977
n. 526
art. 0
legge 23/08/1988
n. 400
art. 4
legge 23/08/1988
n. 400
art. 5
legge 23/08/1988
n. 400
art. 6