Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 C. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - APPLICABILITA' ANCHE ALLE PROVINCE AUTONOME E ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - FONDAMENTO - INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE "REGIONI" - ANALISI NELL'AMBITO DELL'INTERO CONTESTO LEGISLATIVO E NEL SIGNIFICATO ATTRIBUIBILE IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE.
SENT. 49/91 C. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - APPLICABILITA' ANCHE ALLE PROVINCE AUTONOME E ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - FONDAMENTO - INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE "REGIONI" - ANALISI NELL'AMBITO DELL'INTERO CONTESTO LEGISLATIVO E NEL SIGNIFICATO ATTRIBUIBILE IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE.
Testo
Come gia' affermato, allorche' una disposizione di legge usa la semplice locuzione "regioni" non si puo' da cio' stesso inferire che il legislatore non abbia inteso alludere anche alle province autonome o alle regioni a statuto speciale, dovendosi piuttosto analizzare quell'espressione senza ulteriori qualificazioni nell'ambito dell'intero contesto legislativo e nel significato che ad essa si puo' dare sulla base delle comuni regole di interpretazione della "volonta'" del legislatore. Di conseguenza, nel caso della legge 4 maggio 1990, n. 107, - tenuto conto anche degli elementi testuali deducibili dagli artt. 11, primo comma, e 12 e della volonta' del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori - non si puo' dubitare che la locuzione "regioni" abbia il suo significato piu' ampio, e che quindi le disposizioni di essa siano applicabili e vincolanti anche per le province ad autonomia differenziata e le regioni a statuto speciale. - S. nn. 210/1987; 433/1987; 1000/1988; 372/1989.
Come gia' affermato, allorche' una disposizione di legge usa la semplice locuzione "regioni" non si puo' da cio' stesso inferire che il legislatore non abbia inteso alludere anche alle province autonome o alle regioni a statuto speciale, dovendosi piuttosto analizzare quell'espressione senza ulteriori qualificazioni nell'ambito dell'intero contesto legislativo e nel significato che ad essa si puo' dare sulla base delle comuni regole di interpretazione della "volonta'" del legislatore. Di conseguenza, nel caso della legge 4 maggio 1990, n. 107, - tenuto conto anche degli elementi testuali deducibili dagli artt. 11, primo comma, e 12 e della volonta' del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori - non si puo' dubitare che la locuzione "regioni" abbia il suo significato piu' ampio, e che quindi le disposizioni di essa siano applicabili e vincolanti anche per le province ad autonomia differenziata e le regioni a statuto speciale. - S. nn. 210/1987; 433/1987; 1000/1988; 372/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte