Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 D. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - REGISTRO DEL SANGUE - INDICAZIONI CIRCA LA FORMAZIONE E LA TENUTA IN CIASCUNA REGIONE - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA SANITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 D. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - REGISTRO DEL SANGUE - INDICAZIONI CIRCA LA FORMAZIONE E LA TENUTA IN CIASCUNA REGIONE - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA SANITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La competenza del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, - di determinare le indicazioni in base alle quali dev'essere istituito, formato e tenuto in ciascuna regione il registro del sangue, costituisce l'oggetto di una riserva di funzione a favore dello Stato che appare giustificata quando si consideri che il registro del sangue ha carattere strumentale rispetto all'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari all'esercizio delle funzioni statali relative agli emoderivati e, soprattutto, allo svolgimento della competenza statale riguardo alla determinazione del programma nazionale per le attivita' trasfusionali nell'ambito del piano sanitario nazionale, e che la norma in questione, al pari di altre disposizioni della stessa legge n. 107, contenute negli artt. 2, 8, 12, quinto comma, e 11, secondo comma, e' direttamente collegata al fine, di primaria importanza, dell'autosufficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopo terapeutico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.). - Su altri esempi di interventi statali giustificati dall'interesse nazionale, in settori di competenza regionale o provinciale: S. nn. 177/1988, 217/1988 e 409/1989. se
La competenza del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, - di determinare le indicazioni in base alle quali dev'essere istituito, formato e tenuto in ciascuna regione il registro del sangue, costituisce l'oggetto di una riserva di funzione a favore dello Stato che appare giustificata quando si consideri che il registro del sangue ha carattere strumentale rispetto all'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari all'esercizio delle funzioni statali relative agli emoderivati e, soprattutto, allo svolgimento della competenza statale riguardo alla determinazione del programma nazionale per le attivita' trasfusionali nell'ambito del piano sanitario nazionale, e che la norma in questione, al pari di altre disposizioni della stessa legge n. 107, contenute negli artt. 2, 8, 12, quinto comma, e 11, secondo comma, e' direttamente collegata al fine, di primaria importanza, dell'autosufficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopo terapeutico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.). - Su altri esempi di interventi statali giustificati dall'interesse nazionale, in settori di competenza regionale o provinciale: S. nn. 177/1988, 217/1988 e 409/1989. se
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80