Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 E. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - RAPPORTI FRA LE ORGANIZZAZIONI DEI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE E CENTRI TRASFUSIONALI - CONVENZIONI REGIONALI - DEFINIZIONE DI SCHEMA-TIPO - COMPETENZA STATALE - INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 E. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - RAPPORTI FRA LE ORGANIZZAZIONI DEI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE E CENTRI TRASFUSIONALI - CONVENZIONI REGIONALI - DEFINIZIONE DI SCHEMA-TIPO - COMPETENZA STATALE - INVASIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione dell'art. 1, ottavo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, secondo la quale le convenzioni regionali concernenti la partecipazione alle attivita' trasfusionali delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, devono conformarsi ad uno schema tipico definito con decreto del Ministro della sanita', si giustifica con il preminente interesse ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale dei rapporti fra tali organizzazioni e i centri trasfusionali, anche in relazione all'obiettivo preminente dell'autosufficienza della disponibilita' di sangue a scopi terapeutici, ed ai presupposti della stessa legge, per la quale la raccolta del sangue si basa (artt. 1, secondo comma, e 3, primo comma) sulla donazione volontaria periodica e gratuita, ed il sangue umano e i suoi derivati (art. 1, quarto comma) "non sono fonte di profitto". La norma in questione, percio', non puo' ritenersi invasiva delle competenze regionali, dovendosi senz'altro escludere che essa disciplini oggetti estranei alle finalita' stabilite dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e giacche' comunque e' innegabile che il legislatore nazionale puo', in linea di principio, correggere e rivedere una ripartizione di competenze fra Stato e regioni precedentemente definita con legge ordinaria. Senza dire, poi, che nell'art. 12, primo comma, della legge n. 107 e' previsto che nell'esercizio del potere di determinare gli schemi-tipo delle convenzioni regionali il Ministro della sanita' debba essere assistito del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nella quale risiedono quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, e che la competenza e' circoscritta alla determinazione degli schemi-tipo, lasciando alle regioni e alle province autonome la possibilita' di regolare, sulla base di proprie scelte, gli aspetti piu' particolari e peculiari alle singole realta' locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, sollevata per pretese violazioni degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. 27-34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1988, n. 833, nonche' all'art. 17, primo comma, lett. b), terzo e quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). - S. nn. 191/1976, 85/1990.
La previsione dell'art. 1, ottavo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, secondo la quale le convenzioni regionali concernenti la partecipazione alle attivita' trasfusionali delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, devono conformarsi ad uno schema tipico definito con decreto del Ministro della sanita', si giustifica con il preminente interesse ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale dei rapporti fra tali organizzazioni e i centri trasfusionali, anche in relazione all'obiettivo preminente dell'autosufficienza della disponibilita' di sangue a scopi terapeutici, ed ai presupposti della stessa legge, per la quale la raccolta del sangue si basa (artt. 1, secondo comma, e 3, primo comma) sulla donazione volontaria periodica e gratuita, ed il sangue umano e i suoi derivati (art. 1, quarto comma) "non sono fonte di profitto". La norma in questione, percio', non puo' ritenersi invasiva delle competenze regionali, dovendosi senz'altro escludere che essa disciplini oggetti estranei alle finalita' stabilite dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e giacche' comunque e' innegabile che il legislatore nazionale puo', in linea di principio, correggere e rivedere una ripartizione di competenze fra Stato e regioni precedentemente definita con legge ordinaria. Senza dire, poi, che nell'art. 12, primo comma, della legge n. 107 e' previsto che nell'esercizio del potere di determinare gli schemi-tipo delle convenzioni regionali il Ministro della sanita' debba essere assistito del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nella quale risiedono quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, e che la competenza e' circoscritta alla determinazione degli schemi-tipo, lasciando alle regioni e alle province autonome la possibilita' di regolare, sulla base di proprie scelte, gli aspetti piu' particolari e peculiari alle singole realta' locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione, sollevata per pretese violazioni degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. 27-34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1988, n. 833, nonche' all'art. 17, primo comma, lett. b), terzo e quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). - S. nn. 191/1976, 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 4
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 28
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 29
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 31
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 33
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 34
legge 23/12/1988
n. 833
art. 4
legge 23/12/1988
n. 833
art. 5
legge 23/12/1988
n. 833
art. 6
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 1 lett. b
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 3
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 4