Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 G. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE CHIAMATE A COLLABORARE CON IL S.S.N. - CORRISPONDENZA DEGLI STATUTI ALLE "INDICAZIONI" DEL MINISTRO DELLA SANITA' - POTERE "ASSOLUTAMENTE DISCREZIONALE" DEL MINISTRO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 G. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE CHIAMATE A COLLABORARE CON IL S.S.N. - CORRISPONDENZA DEGLI STATUTI ALLE "INDICAZIONI" DEL MINISTRO DELLA SANITA' - POTERE "ASSOLUTAMENTE DISCREZIONALE" DEL MINISTRO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur convenendosi che le associazioni dei donatori di sangue abbiano caratteri molto diversi da regione a regione, tuttavia, proprio perche' la raccolta di sangue a scopi terapeutici e' strettamente connessa con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) ed esige, pertanto, che le relative prestazioni possano essere erogate con la massima uniformita' possibile in tutto il territorio nazionale, non e' affatto irragionevole che l'art. 2, legge 4 maggio 1990, n. 107, dopo aver previsto, nel secondo comma, che le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concorrano ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, stabilisca nel terzo comma, che fra tali associazioni e federazioni rientrino quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della nuova legge, "secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto". Cio' non toglie infatti che le suddette associazioni e federazioni conservino i loro caratteri peculiari, compresa l'eventuale dimensione regionale o infra-regionale del loro raggio di attivita'. Inoltre, poiche' le finalita' della legge fungono da rigoroso parametro delle deliberazioni ministeriali, e' da escludersi che il potere del Ministro della sanita' riguardo alla loro emanazione, possa ritenersi "assolutamente discrezionale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 4, 5, 6 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Pur convenendosi che le associazioni dei donatori di sangue abbiano caratteri molto diversi da regione a regione, tuttavia, proprio perche' la raccolta di sangue a scopi terapeutici e' strettamente connessa con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) ed esige, pertanto, che le relative prestazioni possano essere erogate con la massima uniformita' possibile in tutto il territorio nazionale, non e' affatto irragionevole che l'art. 2, legge 4 maggio 1990, n. 107, dopo aver previsto, nel secondo comma, che le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concorrano ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, stabilisca nel terzo comma, che fra tali associazioni e federazioni rientrino quelle il cui statuto corrisponde alle finalita' della nuova legge, "secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto". Cio' non toglie infatti che le suddette associazioni e federazioni conservino i loro caratteri peculiari, compresa l'eventuale dimensione regionale o infra-regionale del loro raggio di attivita'. Inoltre, poiche' le finalita' della legge fungono da rigoroso parametro delle deliberazioni ministeriali, e' da escludersi che il potere del Ministro della sanita' riguardo alla loro emanazione, possa ritenersi "assolutamente discrezionale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 4, 5, 6 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 4
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 28
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 29
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 31
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 33
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 34
legge 23/12/1978
n. 833
art. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80