Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 H. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ATTUAZIONE - NORME DA EMANARSI DAL MINISTRO DELLA SANITA' ALLE QUALI SI DEBBONO CONFORMARE REGIONI E PROVINCE - QUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DI "NORME DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO" - NATURA REGOLAMENTARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". COMPETENZA DI ATTUAZIONE DEL MINISTRO - LIMITI.
SENT. 49/91 H. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ATTUAZIONE - NORME DA EMANARSI DAL MINISTRO DELLA SANITA' ALLE QUALI SI DEBBONO CONFORMARE REGIONI E PROVINCE - QUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DI "NORME DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO" - NATURA REGOLAMENTARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". COMPETENZA DI ATTUAZIONE DEL MINISTRO - LIMITI.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri di direzione e di direttiva, e, a maggior ragione, di normazione. Non puo' percio' essere ricondotta a tale funzione la potesta' del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107 - di emanare "norme di indirizzo e coordinamento", potesta' che, essendo circoscritta alla generale "attuazione della presente legge", si caratterizza invece come diretta a costituire una fonte normativa secondaria, e quindi si qualifica come potesta' regolamentare, che come tale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, non puo', a differenza dalla potesta' di indirizzo e coordinamento,concernere "materie riservate alla competenza regionale". Percio' - assorbiti gli altri profili dedotti sulla questione - l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990 va dichiarato illegittimo nella parte in cui qualifica le norme da emanarsi dal Ministro della sanita' "norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome". Di conseguenza il Ministro resta autorizzato a porre norme di attuazione della legge n. 107, ma solo nell'ambito della competenza sua propria e delle autorita' a lui sottordinate, e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400 del 1988, fermo restando, altresi' che nelle materie riservate alle competenze regionali (e provinciali) in mancanza di leggi regionali (o provinciali) sugli stessi oggetti, possono continuare a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva, sempre che anche questi siano stati deliberati nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. - Sulla funzione di indiriazzo e coordinamento: S. nn. 389/1989, 345/1990, 560/1988 e 744/1988. - Sulle condizioni e limiti di applicabilita' dei regolamenti statali nelle materie riservate alle competenze regionali: S. nn. 226/1986 e 165/1989.
Come gia' affermato dalla Corte, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri di direzione e di direttiva, e, a maggior ragione, di normazione. Non puo' percio' essere ricondotta a tale funzione la potesta' del Ministro della sanita' - prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107 - di emanare "norme di indirizzo e coordinamento", potesta' che, essendo circoscritta alla generale "attuazione della presente legge", si caratterizza invece come diretta a costituire una fonte normativa secondaria, e quindi si qualifica come potesta' regolamentare, che come tale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, non puo', a differenza dalla potesta' di indirizzo e coordinamento,concernere "materie riservate alla competenza regionale". Percio' - assorbiti gli altri profili dedotti sulla questione - l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990 va dichiarato illegittimo nella parte in cui qualifica le norme da emanarsi dal Ministro della sanita' "norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome". Di conseguenza il Ministro resta autorizzato a porre norme di attuazione della legge n. 107, ma solo nell'ambito della competenza sua propria e delle autorita' a lui sottordinate, e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400 del 1988, fermo restando, altresi' che nelle materie riservate alle competenze regionali (e provinciali) in mancanza di leggi regionali (o provinciali) sugli stessi oggetti, possono continuare a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva, sempre che anche questi siano stati deliberati nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. - Sulla funzione di indiriazzo e coordinamento: S. nn. 389/1989, 345/1990, 560/1988 e 744/1988. - Sulle condizioni e limiti di applicabilita' dei regolamenti statali nelle materie riservate alle competenze regionali: S. nn. 226/1986 e 165/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte