Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 I. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - NORME CONTENENTI IL RICHIAMO ALL'ATTIVITA' "DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO" DEL MINISTRO DELLA SANITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE 'IN PARTE QUA' - REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA PRECEDENTE LEGGE IN MATERIA - APPLICABILITA' - LIMITI.
SENT. 49/91 I. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - NORME CONTENENTI IL RICHIAMO ALL'ATTIVITA' "DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO" DEL MINISTRO DELLA SANITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE 'IN PARTE QUA' - REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA PRECEDENTE LEGGE IN MATERIA - APPLICABILITA' - LIMITI.
Testo
Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanita' da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e cie' nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.
Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanita' da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e cie' nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte