Sentenza 148/2021 (ECLI:IT:COST:2021:148)
Massima numero 44027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 09/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44026  44028  44029


Titolo
Processo amministrativo - Codice del processo amministrativo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Possibile rinnovazione - Condizione - Causa non imputabile al notificante - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Questione già sollevata e risolta nel senso della non fondatezza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso - nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio - alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante. Le pur articolate deduzioni sviluppate dall'ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni raggiunte da precedenti pronunce della Corte costituzionale, che debbono pertanto essere integralmente confermate laddove hanno ritenuto che l'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - a differenza di quanto sostenuto dal giudice a quo - non sia espressivo di un principio generale del processo, e pertanto non possa essere come tale riferibile naturaliter al giudizio amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 44  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte