Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  17130  17131  17132  17133  17134  17135  17136  17137  17138  17140  17141  17142  17143


Titolo
SENT. 49/91 L. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - DONAZIONE DI SANGUE PERIODICA E OCCASIONALE E ASSOCIAZIONISMO TRA DONATORI - ATTIVITA' STATALE DI INCREMENTO E PROMUOVIMENTO - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non possono ritenersi invasive della sfera di attribuzioni di regioni e province autonome le disposizioni dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 4 maggio 1990 , n. 107, secondo cui il Ministro della sanita', sulla base delle carenze segnalate dai centri di coordinamento e compensazione, predispone un progetto mirato ad incrementare, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, la donazione di sangue periodica ed occasionale, e a promuovere l'associazionismo dei donatori. Si tratta infatti di attivita' che non hanno la forza di scalfire le rivendicate autonomie, dal momento che riguardano l'informazione, la propaganda o la promozione di comportamenti legati all'attuazione di fondamentali doveri di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), in ordine ai quali possono essere riconosciuti spazi di azione tanto allo Stato quanto alle Regioni: al primo, come soggetto interessato a ridurre le importazioni dall'estero del sangue umano a scopi terapeutici e a produrre a sufficienza gli emoderivati; alle regioni e alle province autonome, in quanto enti che la legge n. 197 del 1990 impegna a raggiungere in tale settore, ciascuna nel proprio ambito, l'obiettivo dell'autosufficienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, quarto e quinto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' agli artt. 4,5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 4  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 27  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 28  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 29  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 30  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 31  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 33  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 34  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 4  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 5  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 6