Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 L. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - DONAZIONE DI SANGUE PERIODICA E OCCASIONALE E ASSOCIAZIONISMO TRA DONATORI - ATTIVITA' STATALE DI INCREMENTO E PROMUOVIMENTO - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 L. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - DONAZIONE DI SANGUE PERIODICA E OCCASIONALE E ASSOCIAZIONISMO TRA DONATORI - ATTIVITA' STATALE DI INCREMENTO E PROMUOVIMENTO - LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non possono ritenersi invasive della sfera di attribuzioni di regioni e province autonome le disposizioni dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 4 maggio 1990 , n. 107, secondo cui il Ministro della sanita', sulla base delle carenze segnalate dai centri di coordinamento e compensazione, predispone un progetto mirato ad incrementare, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, la donazione di sangue periodica ed occasionale, e a promuovere l'associazionismo dei donatori. Si tratta infatti di attivita' che non hanno la forza di scalfire le rivendicate autonomie, dal momento che riguardano l'informazione, la propaganda o la promozione di comportamenti legati all'attuazione di fondamentali doveri di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), in ordine ai quali possono essere riconosciuti spazi di azione tanto allo Stato quanto alle Regioni: al primo, come soggetto interessato a ridurre le importazioni dall'estero del sangue umano a scopi terapeutici e a produrre a sufficienza gli emoderivati; alle regioni e alle province autonome, in quanto enti che la legge n. 197 del 1990 impegna a raggiungere in tale settore, ciascuna nel proprio ambito, l'obiettivo dell'autosufficienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, quarto e quinto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' agli artt. 4,5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Non possono ritenersi invasive della sfera di attribuzioni di regioni e province autonome le disposizioni dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 4 maggio 1990 , n. 107, secondo cui il Ministro della sanita', sulla base delle carenze segnalate dai centri di coordinamento e compensazione, predispone un progetto mirato ad incrementare, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, la donazione di sangue periodica ed occasionale, e a promuovere l'associazionismo dei donatori. Si tratta infatti di attivita' che non hanno la forza di scalfire le rivendicate autonomie, dal momento che riguardano l'informazione, la propaganda o la promozione di comportamenti legati all'attuazione di fondamentali doveri di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.), in ordine ai quali possono essere riconosciuti spazi di azione tanto allo Stato quanto alle Regioni: al primo, come soggetto interessato a ridurre le importazioni dall'estero del sangue umano a scopi terapeutici e a produrre a sufficienza gli emoderivati; alle regioni e alle province autonome, in quanto enti che la legge n. 197 del 1990 impegna a raggiungere in tale settore, ciascuna nel proprio ambito, l'obiettivo dell'autosufficienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, quarto e quinto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, agli artt. da 27 a 34 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' agli artt. 4,5 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 4
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 27
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 28
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 29
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 30
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 31
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 33
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 34
legge 23/12/1978
n. 833
art. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 6