Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 M. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ATTIVITA' DI UFFICI E STRUTTURE PUBBLICHE NELLE PROVINCE AUTONOME - RICHIAMO AI PRINCIPI STATUTARI SUL BILINGUISMO - MANCATA PREVISIONE - APPLICABILITA' DI PER SE' DELLE NORME STATUTARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 M. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - ATTIVITA' DI UFFICI E STRUTTURE PUBBLICHE NELLE PROVINCE AUTONOME - RICHIAMO AI PRINCIPI STATUTARI SUL BILINGUISMO - MANCATA PREVISIONE - APPLICABILITA' DI PER SE' DELLE NORME STATUTARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attivita' di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. E' infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per se', a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.
Il fatto che gli artt.4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel far riferimento ad attivita' di uffici e di strutture pubbliche all'interno dei territori delle Provincie autonome, non richiamino i principi posti dall'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sul bilinguismo, non comporta violazione del precetto statutario. E' infatti costante giurisprudenza della Corte che le norme statutarie e quelle di attuazione si applichino di per se', a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.) - S. nn. 224/1990, 343/1990 e 3/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte