Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 N. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE E CENTRI TRASFUSIONALI - ORGANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE DEI RELATIVI BACINI DI UTENZA - LESIONE DELL'AUTONOMIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 N. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE E CENTRI TRASFUSIONALI - ORGANIZZAZIONE - DETERMINAZIONE DEI RELATIVI BACINI DI UTENZA - LESIONE DELL'AUTONOMIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel porre norme per l'organizzazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione nonche' dei centri trasfusionali, e nel determinare i relativi bacini di utenza, sono chiaramente dirette a stabilire standards minimi relativi sia ai bacini di utenza ("bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia"), sia ai centri trasfusionali (i quali possono integrare i bacini di utenza laddove questi superino i 400.000 abitanti), standars che, come tali, lasciano sufficiente spazio a regioni e province autonome in ordine alle valutazioni concernenti i caratteri locali del territorio, della popolazione, della viabilita' e dei trasporti e pertanto non incidono sui poteri spettanti alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Gli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, nel porre norme per l'organizzazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione nonche' dei centri trasfusionali, e nel determinare i relativi bacini di utenza, sono chiaramente dirette a stabilire standards minimi relativi sia ai bacini di utenza ("bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia"), sia ai centri trasfusionali (i quali possono integrare i bacini di utenza laddove questi superino i 400.000 abitanti), standars che, come tali, lasciano sufficiente spazio a regioni e province autonome in ordine alle valutazioni concernenti i caratteri locali del territorio, della popolazione, della viabilita' e dei trasporti e pertanto non incidono sui poteri spettanti alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80