Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 O. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - CENTRI REGIONALI DI COORDINAMENTO E DI COMPENSAZIONE - ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL FABBISOGNO TRASFUSIONALE DI EMAZIE E FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSOGGETTAMENTO ALLE INDICAZIONI E AL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - NATURA TECNICA E NON POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COORDINAMENTO STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 O. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - CENTRI REGIONALI DI COORDINAMENTO E DI COMPENSAZIONE - ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL FABBISOGNO TRASFUSIONALE DI EMAZIE E FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSOGGETTAMENTO ALLE INDICAZIONI E AL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - NATURA TECNICA E NON POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COORDINAMENTO STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, il coordinamento tecnico si distingue da quello politico-amministrativo e puo' essere affidato anche ad enti o ad istituti appartenenti all'amministrazione statale, purche' dotati della conoscenza e delle esperienze tecniche necessarie ai compiti di volta in volta previsti. Pertanto, non e' possibile rinvenire alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate a regioni e province autonome, nelle norme di cui all'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107 - le quali prevedono che i centri regionali di coordinamento e di compensazione siano sottoposti nelle loro attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e in genere nelle loro funzioni istituzionali, alle indicazioni e al coordinamento dell'Istituto superiore di sanita' "in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 12". Quest'ultimo inciso, infatti, lascia chiaramente intendere che quello previsto da dette disposizioni e' una forma di coordinamento tecnico e non politico-amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). - S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990.
Come la Corte ha piu' volte affermato, il coordinamento tecnico si distingue da quello politico-amministrativo e puo' essere affidato anche ad enti o ad istituti appartenenti all'amministrazione statale, purche' dotati della conoscenza e delle esperienze tecniche necessarie ai compiti di volta in volta previsti. Pertanto, non e' possibile rinvenire alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate a regioni e province autonome, nelle norme di cui all'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107 - le quali prevedono che i centri regionali di coordinamento e di compensazione siano sottoposti nelle loro attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e in genere nelle loro funzioni istituzionali, alle indicazioni e al coordinamento dell'Istituto superiore di sanita' "in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 12". Quest'ultimo inciso, infatti, lascia chiaramente intendere che quello previsto da dette disposizioni e' una forma di coordinamento tecnico e non politico-amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). - S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 20