Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  17130  17131  17132  17133  17134  17135  17136  17137  17138  17139  17140  17141  17143


Titolo
SENT. 49/91 O. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - CENTRI REGIONALI DI COORDINAMENTO E DI COMPENSAZIONE - ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL FABBISOGNO TRASFUSIONALE DI EMAZIE E FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSOGGETTAMENTO ALLE INDICAZIONI E AL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - NATURA TECNICA E NON POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COORDINAMENTO STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, il coordinamento tecnico si distingue da quello politico-amministrativo e puo' essere affidato anche ad enti o ad istituti appartenenti all'amministrazione statale, purche' dotati della conoscenza e delle esperienze tecniche necessarie ai compiti di volta in volta previsti. Pertanto, non e' possibile rinvenire alcuna lesione delle competenze costituzionalmente assicurate a regioni e province autonome, nelle norme di cui all'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107 - le quali prevedono che i centri regionali di coordinamento e di compensazione siano sottoposti nelle loro attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e in genere nelle loro funzioni istituzionali, alle indicazioni e al coordinamento dell'Istituto superiore di sanita' "in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 12". Quest'ultimo inciso, infatti, lascia chiaramente intendere che quello previsto da dette disposizioni e' una forma di coordinamento tecnico e non politico-amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, lett. c), e quarto comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). - S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 20