Sentenza 49/1991 (ECLI:IT:COST:1991:49)
Massima numero 17143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 49/91 P. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - RACCOLTA DEL SANGUE - STRUTTURE ORGANIZZATIVE - NORME FINALIZZATE ALLA LORO PUBBLICIZZAZIONE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/91 P. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI SANGUE UMANO E LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI - RACCOLTA DEL SANGUE - STRUTTURE ORGANIZZATIVE - NORME FINALIZZATE ALLA LORO PUBBLICIZZAZIONE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Al pari di altre disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, (fra cui l'art. 6, che prevede che "i centri trasfusionali sono strutture ospedaliere", l'art. 7, secondo comma, per il quale soltanto le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente dalle associazioni o dalle federazioni di donatori di sangue, e l'art. 19, secondo comma, che prevede il passaggio alle strutture del Servizio sanitario nazionale anche dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana) l'art. 19, primo comma, che a sua volta fa obbligo a regioni e province autonome di trasferire alle Unita' sanitarie locali, ai policlinici universitari e agli istituti pubblici a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private, costituisce un rilevante elemento di un ampio disegno di pubblicizzazione della gestione relativa alle strutture attraverso le quali e' organizzata la raccolta del sangue disciplinata dalla legge n. 107. E poiche' tale disegno (vedi massime precedenti) non e' affatto irragionevole e incompatibile con i principi costituzionali relativi alla tutela della salute in tutto il territorio nazionale, e' da escludersi che la norma in questione dia luogo a lesione delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Al pari di altre disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, (fra cui l'art. 6, che prevede che "i centri trasfusionali sono strutture ospedaliere", l'art. 7, secondo comma, per il quale soltanto le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente dalle associazioni o dalle federazioni di donatori di sangue, e l'art. 19, secondo comma, che prevede il passaggio alle strutture del Servizio sanitario nazionale anche dei centri trasfusionali della Croce rossa italiana) l'art. 19, primo comma, che a sua volta fa obbligo a regioni e province autonome di trasferire alle Unita' sanitarie locali, ai policlinici universitari e agli istituti pubblici a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private, costituisce un rilevante elemento di un ampio disegno di pubblicizzazione della gestione relativa alle strutture attraverso le quali e' organizzata la raccolta del sangue disciplinata dalla legge n. 107. E poiche' tale disegno (vedi massime precedenti) non e' affatto irragionevole e incompatibile con i principi costituzionali relativi alla tutela della salute in tutto il territorio nazionale, e' da escludersi che la norma in questione dia luogo a lesione delle competenze costituzionalmente affidate alla Provincia di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 4 maggio 1990 n. 107, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10, 16 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto adige, e relative norme di attuazione, e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 80