Sentenza 50/1991 (ECLI:IT:COST:1991:50)
Massima numero 16919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:
16920
Titolo
SENT. 50/91 A. REGIONE CAMPANIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLI SUGLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.
SENT. 50/91 A. REGIONE CAMPANIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLI SUGLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento degli organi delle Unita' sanitarie locali, e di nomina di un commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze funzionali, non puo' ritenersi abrogata ne' dall'art. 49 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ne' dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il primo, infatti, limitandosi a confermare in modo esplicito il principio - gia' deducibile, come piu' volte affermato dalla Corte, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - per cui le norme sul controllo e la vigilanza su comuni e province si applicano anche alle unita' sanitarie locali, non ha prodotto alcuna innovazione nel vigente ordinamento normativo, mentre il secondo prevedendo a sua volta un generale potere di controllo sostitutivo da parte delle regioni, relativamente ad atti omessi dalle unita' sanitarie locali, regola una materia del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma che si pretende abrogata. - Riguardo all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo: S. n. 613/1988.
La disposizione dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di scioglimento degli organi delle Unita' sanitarie locali, e di nomina di un commissario straordinario, in caso di gravi inadempienze funzionali, non puo' ritenersi abrogata ne' dall'art. 49 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ne' dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il primo, infatti, limitandosi a confermare in modo esplicito il principio - gia' deducibile, come piu' volte affermato dalla Corte, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - per cui le norme sul controllo e la vigilanza su comuni e province si applicano anche alle unita' sanitarie locali, non ha prodotto alcuna innovazione nel vigente ordinamento normativo, mentre il secondo prevedendo a sua volta un generale potere di controllo sostitutivo da parte delle regioni, relativamente ad atti omessi dalle unita' sanitarie locali, regola una materia del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma che si pretende abrogata. - Riguardo all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo: S. n. 613/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 08/06/1990
n. 142
art. 49
decreto legge 12/09/1983
n. 463
art. 11
legge 11/11/1983
n. 638
art. 0