Sentenza 50/1991 (ECLI:IT:COST:1991:50)
Massima numero 16920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1991;  Decisione del  28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16919


Titolo
SENT. 50/91 B. REGIONE CAMPANIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E DI NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO, IN CASO DI GRAVI INADEMPIENZE FUNZIONALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA ALLO STATO DEL CONTROLLO SUGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 49, primo e secondo comma, l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario), mentre i controlli sugli atti degli enti locali sono di pertinenza regionale, i controlli sugli organi degli stessi enti locali rientrano nelle competenze statali in quanto espressione dell'indefettibile momento di unitarieta' proprio dell'ordinamento complessivo. Da tale principio, riconfermato dall'art. 39 legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) deriva la illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, legge Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 che affida al Presidente della Giunta regionale potere di controllo sugli organi delle Unita' sanitarie locali. - S. nn. 164/1972, 245/1984 e 613/1988

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte