Sentenza 51/1991 (ECLI:IT:COST:1991:51)
Massima numero 16908
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 51/91 A. REGIONI IN GENERE - DIVIETO DI PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE O COSE TRA REGIONE E REGIONE - INTERESSE, E CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE, DELLE SINGOLE REGIONI, AD AGIRE PER L'OSSERVANZA DI TALE DIVIETO - FATTISPECIE.
SENT. 51/91 A. REGIONI IN GENERE - DIVIETO DI PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE O COSE TRA REGIONE E REGIONE - INTERESSE, E CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE, DELLE SINGOLE REGIONI, AD AGIRE PER L'OSSERVANZA DI TALE DIVIETO - FATTISPECIE.
Testo
L'art. 120, comma secondo, della Costituzione vieta a ciascuna regione di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose fra le regioni". Tale disposizione se, per un verso, pone un limite all'esercizio delle competenze legislative e amministrative di tutte le regioni, per altro verso, invece, attribuisce a ciascuna regione un interesse costituzionalmente protetto a che un'altra regione non adotti provvedimenti diretti a limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte al proprio potere, menomando cosi' il pieno sviluppo dell'autonomia e delle posizioni costituzionali che il citato art. 120 ha riconosciuto a ciascuna di esse. Pertanto, di fronte a un'ordinanza che (come nel caso di specie) limita la circolazione degli animali fra le altre regioni e la Valle d'Aosta, non si puo' negare che il Piemonte - il quale confina con la Valle d'Aosta - sia legittimato ad agire in giudizio per la tutela di un interesse riconducibile alla propria posizione costituzionale di ente autonomo legato agli altri enti dello stesso tipo da rapporti di rispetto reciproco e da vincoli di solidarieta' e di cooperazione. - S. n. 12/1963.
L'art. 120, comma secondo, della Costituzione vieta a ciascuna regione di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose fra le regioni". Tale disposizione se, per un verso, pone un limite all'esercizio delle competenze legislative e amministrative di tutte le regioni, per altro verso, invece, attribuisce a ciascuna regione un interesse costituzionalmente protetto a che un'altra regione non adotti provvedimenti diretti a limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte al proprio potere, menomando cosi' il pieno sviluppo dell'autonomia e delle posizioni costituzionali che il citato art. 120 ha riconosciuto a ciascuna di esse. Pertanto, di fronte a un'ordinanza che (come nel caso di specie) limita la circolazione degli animali fra le altre regioni e la Valle d'Aosta, non si puo' negare che il Piemonte - il quale confina con la Valle d'Aosta - sia legittimato ad agire in giudizio per la tutela di un interesse riconducibile alla propria posizione costituzionale di ente autonomo legato agli altri enti dello stesso tipo da rapporti di rispetto reciproco e da vincoli di solidarieta' e di cooperazione. - S. n. 12/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte