Sentenza 51/1991 (ECLI:IT:COST:1991:51)
Massima numero 16909
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1991; Decisione del
28/01/1991
Deposito del 06/02/1991; Pubblicazione in G. U. 13/02/1991
Titolo
SENT. 51/91 B. REGIONI IN GENERE - DIVIETO DI PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE FRA REGIONE E REGIONE - PRECLUSIONE NON ASSOLUTA - POSSIBILI DEROGHE - FONDAMENTO, CONDIZIONI E LIMITI.
SENT. 51/91 B. REGIONI IN GENERE - DIVIETO DI PROVVEDIMENTI CHE OSTACOLINO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE FRA REGIONE E REGIONE - PRECLUSIONE NON ASSOLUTA - POSSIBILI DEROGHE - FONDAMENTO, CONDIZIONI E LIMITI.
Testo
Il divieto imposto a ciascuna regione dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra regione e regione, non comporta una preclusione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire limiti al libero movimento delle persone e delle cose. Il potere delle regioni di disciplinare e, quindi, di limitare la libera circolazione dei soggetti umani e dei beni e', infatti, connaturato allo svolgimento dell'autonomia politica e amministrativa delle regioni stesse. Sicche' quel potere non puo' essere escluso tutte le volte che le disposizioni costituzionali che regolano il libero movimento delle persone o delle cose ammettono che la relativa disciplina possa essere posta anche da atti di esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni. Piu' precisamente, nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della liberta' di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non puo' negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle liberta', possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose. - S. n. 12/1963
Il divieto imposto a ciascuna regione dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra regione e regione, non comporta una preclusione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire limiti al libero movimento delle persone e delle cose. Il potere delle regioni di disciplinare e, quindi, di limitare la libera circolazione dei soggetti umani e dei beni e', infatti, connaturato allo svolgimento dell'autonomia politica e amministrativa delle regioni stesse. Sicche' quel potere non puo' essere escluso tutte le volte che le disposizioni costituzionali che regolano il libero movimento delle persone o delle cose ammettono che la relativa disciplina possa essere posta anche da atti di esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni. Piu' precisamente, nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della liberta' di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli art. 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non puo' negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle liberta', possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose. - S. n. 12/1963
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte